IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1107  della
Commissione del 12 giugno 1996  con  il  quale  l'Unione  europea  ha
provveduto alla registrazione, fra le altre, della  denominazione  di
origine protetta «Salame di Varzi»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  29  luglio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale  n.  187  dell'11
agosto 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma  Qualita'»  con
sede  in  Langhirano  (Parma),  via  Roma  n.  82/b-82/,   e'   stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Salame di Varzi»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 29 luglio 2008; 
  Considerato che il  Consorzio  Tutela  DOP  Salame  di  Varzi,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame di
Varzi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  29  luglio  2008,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo   denominato   «Istituto   Parma    Qualita'»    oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato   «Istituto
Parma Qualita'» con decreto 29 luglio 2008, ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata
con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno  1996
e'   prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.