IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54,  di  attuazione
della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che
prevede  il  rilascio  di  autorizzazione  provvisoria   a   svolgere
attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva  2009/48/CE
previo accertamento dei requisiti di cui  all'art.  21  del  medesimo
decreto legislativo per gli organismi gia' titolari di autorizzazione
ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; 
  Vista l'istanza del 12 gennaio 2011, con la quale  l'organismo  ECO
Certificazioni S.p.A., gia' notificato per la  direttiva  88/378/CEE,
ha chiesto di essere autorizzato  ad  effettuare  la  valutazione  di
conformita' dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE; 
  Acquisite le integrazioni  documentali  al  protocollo  n.  131575,
dell'11 luglio 2011,  relative  ai  compiti  dell'organismo  definiti
dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti gia' accertati  in
sede di rilascio della precedente autorizzazione; 
  Considerato  che  il  richiedente  possiede  i  requisiti  previsti
dall'art.  21  del  decreto  legislativo  attuativo  della  direttiva
2009/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo notificato ECO Certificazioni S.p.A. con sede in via
Mengolina, 33 - 48018 Faenza (Ravenna), e' autorizzato ad  effettuare
la valutazione di conformita' della  sicurezza  giocattoli  ai  sensi
della direttiva 2009/48/CE. 
  2. La valutazione e'  effettuata  conformemente  alle  disposizioni
contenute negli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo  11  aprile
2011, n.  54  e  secondo  le  procedure  di  cui  ai  moduli  B  e  C
dell'allegato  II  della  decisione  n.  768/2008/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. 
  3. L'autorizzazione ha validita'  provvisoria  fino  al  12  maggio
2012.  Entro  tale  data  l'organismo  e'  tenuto  a  presentare   il
certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale  di
accreditamento  -  Accredia  -   ai   fini   dell'ottenimento   della
autorizzazione definitiva.