IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 
        LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «Codice  della
strada» ed in particolare  l'art.  119,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada", ed in particolare l'art. 331; 
  Visto il decreto a propria firma del 31  gennaio  2011,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  16  febbraio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguimento e il  rinnovo  della  patente  di  guida»,  di  seguito
denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»; 
  Considerata  la  necessita'  di  implementare  la  casistica  delle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3,  del  predetto  decreto  al
fine di ricomprendere anche  le  ipotesi  di  inibizione  pro-tempore
dell'attivita' istituzionale  dei  medici  appartenenti  alle  stesse
strutture o corpi, dalla quale  derivi  -  a  qualunque  titolo,  ivi
compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea  della
funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione; 
  Ritenuto  opportuno,   per   maggiore   chiarezza   interpretativa,
riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto  si'  da
definire la fattispecie dei medici  che  abbiano  fatto  parte  delle
commissioni  mediche  locali  riproponendo  in  modo  pedissequo   la
previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo,  del  codice
della strada; 
  Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione  del
codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai
medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede
di rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida, al fine di
semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione  da  parte
del competente ufficio del centro elaborazione dati  della  direzione
generale per la motorizzazione; 
  Considerata infine l'opportunita' di prorogare il  termine  del  31
agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3,  del  piu'  volte  citato
decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio  reso
dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui  all'art.
1 del medesimo decreto, accordando  agli  stessi  medici  un  maggior
tempo per l'acquisizione del codice di identificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 
 
  1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31  gennaio  2011,
dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale
per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per  il  tramite
dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed  e'
aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette  amministrazioni  e
corpi comunicano altresi',  con  la  medesima  modalita',  al  centro
elaborazione dati della  direzione  generale  per  la  motorizzazione
situazioni di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei
propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione
temporanea della funzione certificatoria, nonche'  la  cessazione  di
tale inibizione.».