IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza,  di
seguito indicato come «Testo Unico»; 
  Visto che il  Testo  Unico  attualmente  in  vigore  classifica  le
sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle; 
  Visto che in tabella I trovano collocazione le sostanze  con  forte
potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso, tra cui  le  sostanze
di  tipo  amfetaminico  ad  azione  eccitante  sul  sistema   nervoso
centrale; 
  Premesso che in tabella II sono incluse le sostanze utilizzate  per
la preparazione di medicinali; 
  Tenuto conto che in Italia risultano revocate tutte le  specialita'
medicinali a base di  Amfepramone  (dietilpropione),  Fendimetrazina,
Fentermina e Mazindolo ed in particolare le specialita' medicinali  a
base  di  Amfepramone  (dietilpropione)  sono  state  precedentemente
sospese per motivi attinenti a rischi d'impiego; 
  Considerato che nonostante la  revoca  delle  relative  specialita'
medicinali le sostanze Amfepramone (dietilpropione),  Fendimetrazina,
Fentermina e Mazindolo risultano  ancora  impiegate  in  preparazioni
magistrali nella terapia dell'obesita'; 
  Vista la legge 8 aprile 1998,  n.  94  recante  la  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 1998, n.  23,
recante disposizioni urgenti in materia di  sperimentazioni  cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Considerato che le preparazioni  magistrali  non  sono  oggetto  di
farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, e cio' non consente una adeguata valutazione dei rischi connessi
all'uso  di   sostanze   anoressizzanti   impiegate   nella   terapia
dell'obesita'; 
  Vista la nota del 28 giugno 2011 del Dipartimento per le  politiche
antidroga presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  la
quale, in risposta a richiesta di informativa sui pericoli  derivanti
dall'uso di anoressizzanti nel  trattamento  dell'obesita'  inoltrata
dal Ministero della salute in data 10 giugno 2011,  ha  trasmesso  il
competente parere dell'Istituto Superiore di Sanita', per gli aspetti
bio-tossicologici, e la relazione del Centro Antiveleni di Pavia, per
gli aspetti clinico-tossicologici,  ottenuti  attraverso  il  Sistema
nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe; 
  Visto  il  parere  tecnico   scientifico   espresso   dall'Istituto
superiore di sanita' allegato  alla  nota  del  28  giugno  2011  del
Dipartimento per le politiche  antidroga  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri,  sulla  scarsa  efficacia  terapeutica  della
Fendimetrazina come anoressizzante con un rapporto  beneficio/rischio
decisamente sfavorevole,  sui  possibili  gravi  effetti  collaterali
anche dopo pochi giorni  di  trattamento,  sul  rischio  concreto  di
sviluppo di  tolleranza  con  possibile  dipendenza  fisica  e  forte
dipendenza psicologica, ravvisando l'opportunita' di  ricollocare  la
Fendimetrazina in Tabella  I  e,  per  analogia,  anche  le  sostanze
Amfepramone (dietilpropione), Fentermina e Mazindolo; 
  Vista la relazione del Centro Antiveleni di  Pavia,  allegata  alla
nota del 28 giugno 2011 del Dipartimento per le  politiche  antidroga
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  riferisce
l'individuazione, nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31  maggio  2011,
di 48 casi di intossicazione da sostanze anoressizzanti,  di  cui  17
casi,  tra  cui  un   decesso,   ascrivibili   all'assunzione   della
Fendimetrazina da sola o in associazione, a scopo dimagrante; 
  Considerato  il   rischio   concreto   per   la   salute   pubblica
rappresentato dalla diffusione  della  Fendimetrazina  come  molecola
anoressizzante e il potenziale effetto tossico derivante dall'effetto
amfetamino-simile; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del  12
luglio 2011, ha espresso parere favorevole alla ricollocazione  delle
sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina,  Fentermina  e
Mazindolo, nella Tabella I delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
del decreto del Presidente della Repubblica del 9  ottobre  1990,  n.
309; 
  Sentito il  Dipartimento  per  le  politiche  antidroga  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in data 29 luglio 2011, ha
espresso  parere  favorevole  alla  ricollocazione   delle   sostanze
Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo,
nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope del  Decreto
del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla citata  ricollocazione  a
tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nella  tabella  I  di  cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  9  ottobre  1990,  n.  309,  sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    Amfepramone, denominazione comune 
    2-(dietilamino)propiofenone, denominazione chimica 
    Dietilpropione, altra denominazione 
    Fendimetrazina, denominazione comune 
    (+)  -   (2S,3S)-   3,4-dimetil-2-fenilmorfolina,   denominazione
chimica 
    Fentermina, denominazione comune 
    Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica 
    Mazindolo, denominazione comune 
    5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo,
denominazione chimica.