IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista la  richiesta  di  correzione  del  decreto  dirigenziale  di
riconoscimento presentata dalla sig.ra Marchignoli; 
  Visti il proprio decreto datato 14 luglio  2011  con  il  quale  si
riconosceva  il  titolo  professionale,   conseguito   dalla   sig.ra
Marchignoli Solange,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in
Italia della professione di avvocato; 
  Considerato che nel decreto sopra citato per mero errore  materiale
e' stata applicata una prova attitudinale errata; 
  Ritenuto pertanto che detto decreto  sia  sostituito  integralmente
dal seguente provvedimento; 
  Vista l'istanza della sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7  luglio
1978 a Milano, cittadina italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Marchignoli  e'  in  possesso
del titolo accademico ottenuto in  data  24  aprile  2003  in  Italia
presso la Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Milano; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami  previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritta  all'  "Ilustre
Colegio de Abogados de Lorca" (Spagna); 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato  la
prova scritta  dell'esame  di  abilitazione  per  la  professione  di
avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Sentito il conforme parere del rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio  1978  a  Milano,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"abogado" quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
avvocati. 
  Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere  dal  14
luglio 2011. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    unica prova orale su due materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta della candidata): diritto civile, diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questa  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano