IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di
riconoscimento presentata dalla sig.ra Marchignoli;
Visti il proprio decreto datato 14 luglio 2011 con il quale si
riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra
Marchignoli Solange, quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di avvocato;
Considerato che nel decreto sopra citato per mero errore materiale
e' stata applicata una prova attitudinale errata;
Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente
dal seguente provvedimento;
Vista l'istanza della sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio
1978 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che la richiedente sig.ra Marchignoli e' in possesso
del titolo accademico ottenuto in data 24 aprile 2003 in Italia
presso la Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Milano;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre
Colegio de Abogados de Lorca" (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la
prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di
avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di
preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio
della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere
superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la
misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale
dell'interessata;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 1° aprile 2011;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
"abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
avvocati.
Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14
luglio 2011.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella
domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 28 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano