IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 160 de 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 24 maggio 2008, con il quale l'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Pane di Matera», per un periodo di tre anni; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio di tutela del Pane di Matera IGP con la quale il predetto Consorzio alla scadenza del triennio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5; Vista la nota prot. n. 6911 del 24 marzo 2011 della Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore con la quale si comunica a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» di svolgere le attivita' di verifica sui requisiti di conformita' del «Pane di Matera IGP», nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto di autorizzazione in precedenza citato, fino al momento dell'emanazione del decreto di autorizzazione al nuovo organismo di controllo «BioAgriCert Srl»; Considerato che «BioAgriCert Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008.