IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Sentito il comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile con procedura di consultazione scritta e tenuto conto del parere positivo espresso dallo stesso comitato nella riunione del 19 luglio 2011; Considerata la necessita' di definire le modalita' di risposta alle notifiche presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92.2 regolamento (CE) n. 889 del 2008, secondo il sistema informativo europeo «OFIS» (Organic Farming Information System) ed individuare le attivita' che dovranno essere svolte dalle amministrazioni e dai soggetti interessati dalle suddette notifiche. Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarita' o infrazione di seguito indicate «irregolarita'» riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell'art. 92.2 del regolamento (CE) n. 889/2008, presentate dagli Stati membri dell'UE, di seguito indicati «Stati membri», tramite il sistema informativo OFIS. 2. In conformita' all'art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarita' riguardanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.