IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010  n.61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art.15 della Legge 7 luglio 2009 n.88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010 n.61; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC  Brindisi
e DOC Squinzano per  il  tramite  della  Regione  Puglia,  intesa  ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata "Brindisi"; 
  Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui
sopra; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di  modifica  della
denominazione  di  origine  controllata  "Brindisi"  e  del  relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2011; 
  Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Brindisi"  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata «Brindisi», approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 novembre 1979 e successive modifiche, e' sostituito per
intero dal testo annesso al  presente  decreto  le  cui  disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2011.