IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e assimilate; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'articolo 3, comma 12,  secondo  cui  ai  produttori  di
energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3,  ritirata
dal Gestore della Rete di Trasmissione  Nazionale  (GRTN,  oggi  GSE)
viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per  l'energia
elettrica e il  gas  (di  seguito:  Autorita')  in  applicazione  del
criterio del costo evitato; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e  sue  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge  n.  99/09)
ed in particolare l'articolo 30, comma 20,  secondo  cui  l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente  i  meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni  Cip  6,
secondo quanto disposto dall'articolo  30,  comma  20,  della  citata
legge n. 99/09; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2010  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto  impianti  assimilati  alimentati  da  combustibili
fossili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  ottobre
2010 relativo  alle  modalita'  di  rateizzazione  del  corrispettivo
C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010; 
  Vista la lettera della  societa'  Elettra  Produzione  Srl  del  10
novembre 2010 con la quale e' richiesta la  proroga  del  termine  di
presentazione  dell'istanza  vincolante   della   risoluzione   della
convenzione Cip 6 in essere per l'impianto  di  Sesca  ai  sensi  del
decreto 2 agosto 2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, in
quanto l'eventuale risoluzione della convenzione Cip 6  dell'impianto
citato, alimentato anche a gas di processo, necessita di  valutazioni
congiunte a quelle per la medesima scelta sull'impianto di Servola in
considerazione dell'esigenza di definizione unitaria  della  politica
industriale del gruppo societario nel cui  contesto  industriale  gli
impianti in oggetto sono collocati; 
  Considerato che il numero di  ore  equivalenti,  da  impiegare  nel
calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione  anticipata
delle convenzioni Cip 6 per gli impianti alimentati  da  combustibili
di processo o residui o recuperi di energia, deve essere  individuato
anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuita'
di utilizzo dei suddetti combustibili;  
  Considerato  che  le  problematiche  emerse  per  alcuni   impianti
rientrano in un quadro di  criticita'  industriale  eccezionale,  con
ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli
impianti alimentati da combustibili di processo o residui o  recuperi
di energia sono inseriti in realta' industriali integrate,  complesse
e strategiche; 
  Ritenuto opportuno  concedere  la  proroga,  richiesta  da  Elettra
Produzione Srl, dei termini per la risoluzione della convenzione  Cip
6  relativa  all'impianto  di  Sesca,  tenuto  conto  del  quadro  di
criticita'  industriale  in  cui  l'impianto  e'  collocato  e  della
valutazione  complessiva  dell'impatto  sulla   realta'   industriale
collegata, uniformando il termine a quello previsto per gli  impianti
alimentati da combustibili  di  processo  o  residui  o  recuperi  di
energia; 
  Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di  rateizzazione  del
corrispettivo da riconoscere a fronte  della  risoluzione  anticipata
della  convenzione  Cip  6,  prevista  per  gli  impianti  assimilati
alimentati da combustibili fossili dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  8  ottobre  2010,  anche  per  gli  impianti  di
produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  combustibili   di
processo o residui o recuperi di energia; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  consentire   ai   titolari   di
convenzioni Cip 6 di raggiungere i necessari accordi nell'ambito  del
contesto  industriale  in  cui  gli  impianti  in  convenzione   sono
collocati,  prevedere  una  maggiore  flessibilita'   temporale   per
presentare l'istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni  Cip
6 rispetto a quanto previsto dall'analogo provvedimento relativo agli
impianti alimentati da combustibili fossili; 
  Ritenuto  opportuno  prevedere  per  gli  impianti  alimentati   da
combustibili  di  processo  o  residui  o  recuperi  di  energia   la
possibilita' di differire nel  tempo,  fino  ad  un  periodo  massimo
funzione della durata residua della convenzione, la risoluzione delle
convenzioni  Cip  6,  in  ragione  della   complessita'   tecnica   e
dell'importanza strategica dei siti industriali in cui tali  impianti
sono  collocati,  fatto  salvo  l'obbligo  di  presentare   l'istanza
vincolante entro i termini previsti dal presente provvedimento; 
  Ritenuto opportuno, ai fini della definizione  del  numero  di  ore
equivalenti/anno, utilizzare come riferimento la media delle  ore  di
produzione  degli  ultimi  sei  anni  di  esercizio  degli  impianti,
sommando le ore di manutenzione straordinaria, eccedenti  le  ore  di
manutenzione  ordinaria,  nell'anno  in  cui  sono  state  svolte,  e
scartando  dal  calcolo  l'anno  con  il  minor  numero  di  ore   di
funzionamento in modo  tale  da  compensare  l'effetto  di  eventuali
situazioni eccezionali; 
  Ritenuto opportuno aggiornare sulla base del  tasso  di  inflazione
reale del 2009 il valore del costo evitato  di  impianto  (CEI)  gia'
previsto dal decreto  2  dicembre  2009,  ai  fini  del  calcolo  del
corrispettivo riconosciuto  a  fronte  della  risoluzione  volontaria
delle convenzioni Cip 6 in essere; 
  Ritenuto  opportuno  verificare  che  gli  oneri  derivanti   dalla
risoluzione anticipata di  ciascuna  convenzione  siano  inferiori  a
quelli che si realizzerebbero in  caso  di  scadenza  naturale  della
convenzione anche nel caso di adesione all'opzione di rateizzazione o
di differimento della risoluzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 7, del
decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo
del corrispettivo da  riconoscere  agli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica, alimentati da combustibili di processo o residui o
recuperi di energia e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere,  che
aderiscono alla risoluzione anticipata  delle  medesime  convenzioni,
nonche' le modalita' e tempistiche per le erogazioni. 
  2. Il corrispettivo C recuperi di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto 2 dicembre 2009, e' riconosciuto dalla  data  di  risoluzione
della convenzione e viene erogato dal  GSE  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 3 del presente decreto. 
  3. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al comma 2: 
    a. il valore del parametro h (numero di ore equivalenti/anno), di
cui all'articolo 4, comma 7, del  decreto  2  dicembre  2009  per  il
singolo impianto la cui convenzione  e'  oggetto  di  risoluzione  e'
riportato nell'allegato 1 al presente decreto; 
    b. il parametro CEI di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2
dicembre 2009 e' aggiornato con riferimento  all'anno  di  decorrenza
della risoluzione della convenzione e calcolato, per il  2010,  sulla
base del tasso di inflazione reale del 2009, ed e' pari a 22,1 €/MWh,
e per gli anni successivi sulla base di  un  tasso  convenzionale  di
inflazione pari al 2%. 
  4. Ai fini del calcolo di cui al comma  3  nonche'  ai  fini  della
verifica di cui all'articolo 2, comma 5, il corrispettivo  C recuperi
e' calcolato dal GSE alla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
risoluzione della convenzione Cip 6,  alle  condizioni  previste  dal
presente decreto, e permane cosi' valorizzato anche  con  riferimento
alle risoluzioni delle convenzioni differite ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, punto ii).