IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/09; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalita' di rateizzazione del corrispettivo C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010; Vista la lettera della societa' Elettra Produzione Srl del 10 novembre 2010 con la quale e' richiesta la proroga del termine di presentazione dell'istanza vincolante della risoluzione della convenzione Cip 6 in essere per l'impianto di Sesca ai sensi del decreto 2 agosto 2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, in quanto l'eventuale risoluzione della convenzione Cip 6 dell'impianto citato, alimentato anche a gas di processo, necessita di valutazioni congiunte a quelle per la medesima scelta sull'impianto di Servola in considerazione dell'esigenza di definizione unitaria della politica industriale del gruppo societario nel cui contesto industriale gli impianti in oggetto sono collocati; Considerato che il numero di ore equivalenti, da impiegare nel calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, deve essere individuato anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuita' di utilizzo dei suddetti combustibili; Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti rientrano in un quadro di criticita' industriale eccezionale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realta' industriali integrate, complesse e strategiche; Ritenuto opportuno concedere la proroga, richiesta da Elettra Produzione Srl, dei termini per la risoluzione della convenzione Cip 6 relativa all'impianto di Sesca, tenuto conto del quadro di criticita' industriale in cui l'impianto e' collocato e della valutazione complessiva dell'impatto sulla realta' industriale collegata, uniformando il termine a quello previsto per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia; Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di rateizzazione del corrispettivo da riconoscere a fronte della risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, prevista per gli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010, anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia; Ritenuto opportuno, al fine di consentire ai titolari di convenzioni Cip 6 di raggiungere i necessari accordi nell'ambito del contesto industriale in cui gli impianti in convenzione sono collocati, prevedere una maggiore flessibilita' temporale per presentare l'istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni Cip 6 rispetto a quanto previsto dall'analogo provvedimento relativo agli impianti alimentati da combustibili fossili; Ritenuto opportuno prevedere per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia la possibilita' di differire nel tempo, fino ad un periodo massimo funzione della durata residua della convenzione, la risoluzione delle convenzioni Cip 6, in ragione della complessita' tecnica e dell'importanza strategica dei siti industriali in cui tali impianti sono collocati, fatto salvo l'obbligo di presentare l'istanza vincolante entro i termini previsti dal presente provvedimento; Ritenuto opportuno, ai fini della definizione del numero di ore equivalenti/anno, utilizzare come riferimento la media delle ore di produzione degli ultimi sei anni di esercizio degli impianti, sommando le ore di manutenzione straordinaria, eccedenti le ore di manutenzione ordinaria, nell'anno in cui sono state svolte, e scartando dal calcolo l'anno con il minor numero di ore di funzionamento in modo tale da compensare l'effetto di eventuali situazioni eccezionali; Ritenuto opportuno aggiornare sulla base del tasso di inflazione reale del 2009 il valore del costo evitato di impianto (CEI) gia' previsto dal decreto 2 dicembre 2009, ai fini del calcolo del corrispettivo riconosciuto a fronte della risoluzione volontaria delle convenzioni Cip 6 in essere; Ritenuto opportuno verificare che gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata di ciascuna convenzione siano inferiori a quelli che si realizzerebbero in caso di scadenza naturale della convenzione anche nel caso di adesione all'opzione di rateizzazione o di differimento della risoluzione; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonche' le modalita' e tempistiche per le erogazioni. 2. Il corrispettivo C recuperi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 dicembre 2009, e' riconosciuto dalla data di risoluzione della convenzione e viene erogato dal GSE secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto. 3. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al comma 2: a. il valore del parametro h (numero di ore equivalenti/anno), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009 per il singolo impianto la cui convenzione e' oggetto di risoluzione e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto; b. il parametro CEI di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 dicembre 2009 e' aggiornato con riferimento all'anno di decorrenza della risoluzione della convenzione e calcolato, per il 2010, sulla base del tasso di inflazione reale del 2009, ed e' pari a 22,1 €/MWh, e per gli anni successivi sulla base di un tasso convenzionale di inflazione pari al 2%. 4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 nonche' ai fini della verifica di cui all'articolo 2, comma 5, il corrispettivo C recuperi e' calcolato dal GSE alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione della convenzione Cip 6, alle condizioni previste dal presente decreto, e permane cosi' valorizzato anche con riferimento alle risoluzioni delle convenzioni differite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto ii).