L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo",   ed   in
particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c),  n.  11,  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  "Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato"   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Visto il decreto legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato  dal
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo15 marzo 2010, n. 44, di attuazione
della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo
2010, recante  "Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici"; 
  Vista la legge 6 giugno 2008, n.  101  e,  in  particolare,  l'art.
8-novies, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
"Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista  la  delibera  n.  136/05/CONS  del  2  marzo  2005,  recante
"Interventi a tutela del pluralismo ai sensi  della  legge  3  maggio
2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
"Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri", pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 99 del 30 aprile 2009; 
  Vista la delibera  n.  300/10/CONS,  recante  "Piano  nazionale  di
assegnazione delle  frequenze  per  il  servizio  di  radiodiffusione
televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri  generali"   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 497/10/CONS del  23  settembre  2010,  recante
"Procedure per l'assegnazione delle frequenze  disponibili  in  banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure
atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza",  e,   in
particolare, gli articoli  4  e  5,  concernenti  le  misure  atte  a
garantire condizioni di effettiva concorrenza; 
  Vista la delibera n.  555/10/CONS  del  28  ottobre  2010,  recante
"Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti  nell'ambito
del sistema integrato delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010; 
  Vista la delibera n.  70/11/CONS  del  16  febbraio  2011,  recante
"Ricognizione delle misure stabilite dalla  delibera  n.  136/05/CONS
del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi
della legge 3 maggio 2004, n. 112"; 
  Vista l'ordinanza del TAR del Lazio n. 2580/11, pubblicata in  data
14  luglio  2011,  sul  ricorso  proposto  dalla  societa'  Sky   per
l'annullamento,  previa  sospensione  cautelare,  della  delibera  n.
70/11/CONS e di ogni altro atto connesso,  che  ha  sospeso  in  sede
cautelare per motivi procedurali la predetta delibera; in particolare
il Giudice di I grado ha statuito che "con la delibera  n.  70/11  e'
stata introdotta una disciplina innovativa rispetto a quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, lettera B) n. 1 della  precedente  delibera  n.
136/05, mentre il procedimento amministrativo adottato sembra  essere
stato modulato in relazione alla  natura  asseritamente  confermativa
della stessa delibera"; 
  Considerato che l'art. 1 della citata delibera n. 70/11/CONS, sulla
base della ricognizione, svolta nelle premesse, delle misure adottate
con la delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalita'  di  attuazione,
individua al comma 1 le misure della citata delibera che si intendono
tuttora in vigore, mentre al comma 2, stabilisce  che  "  Si  intende
abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS"; 
  Considerato  che  la  citata  abrogazione  trova  fondamento  nella
clausola  di  rivedibilita'  stabilita  dall'art.  3  della  delibera
136/05, secondo la quale "Le misure di cui all'art. 1 sono rivedibili
alla luce dell'evoluzione dello  scenario  competitivo  entro  dodici
mesi e, in ogni  caso,  all'esito  della  verifica  delle  quote  del
sistema integrato delle comunicazioni.."; 
  Considerato,  con   riferimento   all'evoluzione   dello   scenario
competitivo nel periodo successivo  all'adozione  della  delibera  n.
136/05, che il settore televisivo e' significativamente cambiato  dal
2005  ad  oggi  per  le  importanti  novita'  introdotte  nel  quadro
normativo  e  regolamentare  di  riferimento  e  per  il   passaggio,
attualmente in fase  di  avanzato  completamento,  dalla  televisione
analogica alla televisione digitale terrestre. In particolare, con la
delibera n. 181/09/CONS, l'Autorita' ha  dettato  i  criteri  per  la
completa digitalizzazione delle reti televisive  terrestri,  ai  fini
della  loro  piena  conformazione  al  diritto  comunitario,  ed   in
particolare, i criteri di conversione  delle  reti  analogiche  e  di
pianificazione delle reti digitali, assicurando un dividendo digitale
pari a 6 reti televisive nazionali da  assegnare  mediante  procedure
pubbliche basate su criteri obiettivi, proporzionati,  trasparenti  e
non  discriminatori,  nonche'  le  misure  volte  a   facilitare   la
realizzazione delle reti  trasmissive  digitali  terrestri  da  parte
degli operatori nuovi entranti consistenti nell'obbligo di offerta di
servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi. In attuazione di
tale delibera, recepita dall'art. 8-novies della legge 101/2008, come
modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009, l'Autorita' ha
adottato il Piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per
televisive digitali terrestri di cui alla delibera n.  300/10/CONS  e
le procedure per l'assegnazione  delle  frequenze  disponibili  e  le
misure atte a garantire condizioni di effettiva  concorrenza  di  cui
alla delibera n.  497/10/CONS,  al  fine  di  favorire  uno  sviluppo
armonioso e concorrenziale del  sistema  televisivo  in  vista  della
completa  digitalizzazione  del  segnale  televisivo  che  verra'   a
compimento nel corso del 2012; 
  Tenuto conto del grado di digitalizzazione del  segnale  televisivo
terrestre che ha raggiunto, a fine 2010, circa il 70 per cento  della
popolazione nazionale, con un incremento a circa l'80  per  cento  in
previsione  dello  spegnimento  della  televisione  analogica   nelle
Regioni Liguria, Toscana, Marche e Umbria entro la fine dell'anno  in
corso, facendo cosi' rilevare un graduale e  definitivo  arretramento
delle trasmissioni analogiche rispetto alla data  di  adozione  delle
misure di cui alla delibera n. 136/05/CONS; 
  Considerato, altresi', con riferimento alla  verifica  delle  quote
del  sistema  integrato  delle  comunicazioni,  che  l'Autorita'  con
delibera n. 555/10/CONS, ad esito di una lunga fase di  consultazione
pubblica, ha completato  il  procedimento  per  l'individuazione  dei
mercati rilevanti nell'ambito del SIC. In particolare, l'art. 1 della
predetta  delibera  individua  come  mercati  rilevanti  del  settore
televisivo il mercato della televisione in chiaro e il mercato  della
televisione a pagamento, mentre, con  riferimento  al  mercato  della
raccolta pubblicitaria, l'Autorita' ha rilevato che  "la  pubblicita'
non rappresenta un mercato rilevante a se stante, ma una risorsa che,
nell'ambito del  singolo  mezzo,  concorre  a  determinare  i  ricavi
afferenti  il  settore  di  riferimento"(cfr.  pag.  240  e  seguenti
dall'allegato A alla delibera n.  555/10/CONS).  Pertanto,  l'analisi
del sistema integrato delle comunicazioni condotta dopo  la  delibera
n. 136/05 ha modificato il  mercato  rilevante  posto  a  base  della
stessa delibera n.  136/05,  cioe'  il  mercato  televisivo  e  delle
relative fonti di finanziamento; 
  Rilevata l'opportunita', alla luce di quanto rilevato  dal  Giudice
di I grado - sia pure nella sola fase cautelare -,  di  sottoporre  a
consultazione pubblica, ai fini dell'adozione di una nuova  eventuale
deliberazione, la predetta delibera n. 70/11/CONS, nella parte in cui
dispone l'abrogazione della  misura  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), n. 1 della delibera  n.  136/05/CONS,  sulla  base  della
clausola di rivedibilita' sopra citata e delle analisi effettuate; 
  Ritenuto congruo fissare in quarantacinque giorni, decorrenti dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  delibera,  i  termini  di  risposta   alla
consultazione pubblica in questione; 
  Udita la relazione dei  Commissari  Stefano  Mannoni  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  indetta  la  consultazione  pubblica  sulla   delibera   n.
70/11/CONS del 16  febbraio  2011,  riportata  nell'allegato  A  alla
presente delibera, limitatamente al disposto dell'art. 1, comma 2 che
dispone l'abrogazione della  misura  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), n. 1 della delibera  n.  136/05/CONS,  sulla  base  della
clausola di rivedibilita' di cui all'art. 3 della medesima delibera e
delle analisi citate in premessa, ai fini dell'adozione di una  nuova
eventuale deliberazione. 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  riportate  nell'allegato  B
alla presente delibera. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno  pervenire  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana priva degli allegati A e B  e  integralmente  sul
sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
I commissari relatori 
  Mannoni - Sortino