L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo",  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008  n.  9,   recante
"Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27; 
  Vista la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2008 recante "Approvazione del regolamento  in  materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9  recante  la  "Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse"  e,  in  particolare,
l'art. 11; 
  Considerato  che  in  base  all'art.  6,  comma  6,   del   decreto
legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  verifica,  per  i  profili  di  sua   competenza,   la
conformita' ai principi e alle disposizioni del decreto  delle  linee
guida   predisposte   dall'organizzatore   della   competizione,   ed
eventualmente della formazione e  modifica  dei  pacchetti  da  parte
dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo n. 9/08, e approva le  predette  linee  guida
entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2011 (prot. n. 35420) con
la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie  A  ha  trasmesso  le
linee-guida, approvate dalle competenti assemblee della  stessa  Lega
in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto  legislativo
9/2008, per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi
alle competizioni organizzate dalla medesima Lega Calcio:  campionato
di  serie  A,  campionato  di  serie  B,  Coppa  Italia,  Supercoppa,
campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa  Primavera,
per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 
  Vista la nota in data 11 luglio 2011, prot. n. 35447, con la  quale
la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali  dell'Autorita'  ha
comunicato  alla  Lega  Nazionale  Professionisti  Serie  A   l'avvio
dell'istruttoria finalizzata alla approvazione da parte del Consiglio
dell'Autorita' delle predette linee-guida, specificando nella  stessa
sede il termine di  conclusione  del  procedimento,  in  scadenza  il
giorno  9  settembre  2011,  il  nominativo  del   responsabile   del
procedimento e la facolta' per l'organizzatore della competizione  di
richiedere di essere  sentito.  In  pari  data,  in  ottemperanza  al
disposto dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui  alla  delibera
n. 307/08/CONS, venivano pubblicati sul sito  web  dell'Autorita'  un
apposito comunicato di avvio di tale  procedimento  istruttorio,  con
espressa  precisazione  della  facolta',  per  gli  operatori   della
comunicazione aventi un interesse diretto, immediato  e  attuale  nel
procedimento istruttorio, di far pervenire informazioni, documenti  e
osservazioni scritte inerenti l'oggetto del procedimento stesso; 
  Sentita in audizione la Lega Nazionale Professionisti Serie  A  (di
seguito anche LNPA) in data 15 luglio  2011,  durante  la  quale  gli
uffici dell'Autorita' hanno  mosso  alcuni  rilievi  in  merito  alla
compatibilita'  di  alcune  disposizioni  delle  linee-guida,   nella
versione depositata in data 11 luglio 2011, rispetto ai  principi  di
cui al decreto legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  sinteticamente
esposti come segue: 
  al fine di  garantire  che  le  linee  guida  per  il  triennio  in
questione assicurino a tutti  gli  operatori  parita'  di  condizioni
l'Autorita',  in  via  preliminare,  raccomanda  che  gli  inviti  ad
offrire, che saranno elaborati sulla base delle  Linee  guida,  siano
formulati  nel  rigoroso   rispetto   di   condizioni   di   equita',
trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione; 
  con riferimento alla  clausola  del  no  single  buyer  di  cui  al
paragrafo 29 delle Linee guida, l'Autorita' ha richiesto di precisare
meglio i termini della stessa, suggerendo altresi'  l'inserimento  di
un esplicito riferimento al dettato di cui all'art. 9, comma  4,  del
d.lgs. n. 9/08, relativo ai divieti previsti in materia di formazione
di posizioni dominanti; 
  con riferimento alle piattaforme emergenti, l'Autorita'  raccomanda
che la  formulazione  del  relativo  paragrafo  sia  sufficientemente
elastica, in modo da assicurare coerenza con le  eventuali  modifiche
alla delibera n. 665/09/CONS di individuazione di  tali  piattaforme,
la quale, come  da  disposto  del  decreto  n.  9/2008,  deve  essere
sottoposta a revisione ogni due anni, fatti salvi i diritti  quesiti.
In secondo luogo, l'Autorita' suggerisce di inserire nei pacchetti  a
queste rivolti anche taluni eventi in diretta,  in  modo  da  rendere
piu' appetibile l'offerta; 
  con riferimento all'introduzione di pacchetti di estratti sonori in
diretta, l'Autorita' ha chiesto di precisare se gli  stessi  siano  o
meno cumulabili con il diritto di cronaca consentito  dalla  delibera
n. 406/09/CONS, suggerendo di assicurare, in ogni  caso,  una  durata
congrua ed economicamente appetibile rispetto al mero  esercizio  del
diritto di cronaca; 
  sul paragrafo 34 delle  Linee  guida  l'Autorita'  ha  rilevato  la
necessita' di prendere in considerazione anche i casi per i quali non
sia necessario il possesso di un idoneo titolo abilitativo,  in  modo
da  non  escludere  dall'ambito  di  applicazione  della   previsione
soggetti che non ne abbisognano in base alla normativa vigente; 
  con riferimento ai paragrafi 40 e 45, su richiesta  di  chiarimenti
dell'Autorita' in merito alle modalita' di  esercizio  dei  pacchetti
che rientreranno a qualsiasi titolo nella disponibilita' della  LNPA,
quest'ultima  ha  specificato  che  le  opzioni  saranno   prese   in
considerazione  sulla  base  del  criterio  economico,  sottolineando
comunque come i costi di gestione del canale tematico comporterebbero
eventualmente la necessita' di esercitare i pacchetti fino alla  loro
naturale scadenza; 
  in ordine ai contratti sottoscritti in corso  di  stagione,  per  i
quali si  prevede  la  decorrenza  a  far  data  dalla  richiesta  di
assegnazione e con  un  corrispettivo  definito  pro  rata  temporis,
l'Autorita'  ha  invitato  a  valutare  anche   l'ulteriore   ipotesi
dell'efficacia retroattiva del contratto dall'inizio della  stagione,
previa corresponsione dell'intero prezzo; 
  infine, in ordine agli allegati,  di  cui  si  rileva  la  mancanza
dell'Allegato 1, l'Autorita' ha evidenziato l'opportunita' di  meglio
precisare  il  tariffario  per  la  connected  tv  che,  cosi'   come
formulata,  potrebbe  creare  situazioni  discriminatorie  a  seconda
dell'apparecchio  utilizzato  per  la  connessione  ad  internet   in
violazione del principio di neutralita' tecnologica; 
  Vista la versione definitiva delle linee guida, depositate in  data
18 luglio 2011, acquisite dall'Autorita' con prot. n.  37137  del  19
luglio 2011; 
  Rilevato che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui  alla  delibera
n. 307/08/CONS da parte di Sky Italia S.r.l. con  nota  acquisita  in
data 19 luglio 2011, prot. n. 37145; 
  Rilevato  che  nella  versione  definitiva  risultano   formalmente
recepiti  i  rilievi  formulati  in  sede  istruttoria   come   sopra
specificati, con particolare riferimento  alla  piena  compatibilita'
delle procedure di offerta per  la  commercializzazione  dei  diritti
audiovisivi e radiofonici rispetto alle varie  competizioni  sportive
interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialita'
delle procedure e alla garanzia di condizioni  di  assoluta  equita',
trasparenza  e  non  discriminazione  dei  partecipanti  alle  stesse
procedure; 
  Ritenuto pertanto di poter approvare le linee-guida nella  versione
definitiva acquisite in  data  19  luglio  2011,  n.  prot.  37137  e
riportate  in  allegato  alla  presente  delibera,  con  le  seguenti
precisazioni  finalizzate  a  garantire  il  rispetto  dei   principi
generali  di  cui  al  decreto  legislativo   n.   9/2008,   di   cui
l'organizzatore  della  competizione   dovra'   tener   conto   nella
pubblicizzazione   del   testo   definitivo   delle   linee-guida   e
nell'organizzazione delle procedure competitive: 
  che per  tutte  le  fasi  della  procedura  di  assegnazione  siano
rispettati i principi  generali  di  cui  al  decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9, avuto  specifico  riguardo  alla  garanzia  delle
condizioni di assoluta equita', trasparenza, parita' di trattamento e
non discriminazione tra i partecipanti; 
  che le modalita' di scelta degli eventi da  commercializzare  siano
concordate con  le  singole  societa'  sportive  nel  pieno  rispetto
dell'autonomia delle stesse; 
  che  eventuali  modifiche  al  contenuto  dei  pacchetti  posti  in
commercializzazione a seguito della necessita' di procedere  a  nuove
procedure  competitive  non  siano  lesive  del  valore  dei  diritti
esclusivi gia' assegnati; 
  che  il  vincolo  del  possesso  del  titolo  abilitativo  per   le
piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi sia  inteso
solo laddove espressamente previsto dalla normativa di settore, e non
escluda pertanto le attivita' il cui esercizio  e'  libero,  quali  a
titolo  esemplificativo  le  attivita'  libere  su  internet   e   le
applicazioni che  forniscono  informazioni  al  pubblico,  integrando
contenuti editoriali e contenuti digitali; 
  che in caso di modifiche al testo successive all'approvazione delle
presenti  Linee  guida  da  parte  dell'Autorita',  la  LNPA  ne  dia
tempestiva comunicazione all'Autorita' per gli eventuali  adempimenti
di competenza. 
  Vista  la  proposta  della  Direzione   Contenuti   audiovisivi   e
multimediali; 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi,  con  i  limiti  e  alle
condizioni di cui in motivazione,  le  linee  guida  per  la  vendita
centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega  Nazionale
Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2012/2013,  2013/2014
e 2014/2015 nella versione definitiva trasmessa dalla Lega  Nazionale
Professionisti acquisita in data 19  luglio  2011,  prot.  n.  37137,
riportate all'allegato A della presente delibera. 
  La  presente   delibera   e'   notificata   alla   Lega   Nazionale
Professionisti Serie A e pubblicata sul sito  web  dell'Autorita'  e,
priva  di  allegati,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
I commissari relatori 
    Lauria - Magri