IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto  legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile  2009)
e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il  trattamento  di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  Visto il decreto n. 53169, del 12 luglio  2010,  con  il  quale  e'
stata autorizzata la concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in  data
15 ottobre 2009,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  18  unita'
lavorative  della  societa'  LEAGAS  DELANEY  ITALIA  S.r.l.,   cosi'
suddivise: 
    Roma (RM) - 4 lavoratori; 
    Milano (MI) - 14 lavoratori; 
per il periodo dal 19 ottobre 2009 al 18 ottobre 2010; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  data  25  ottobre  2010,
relativo alla societa' LEAGAS DELANEY ITALIA  S.r.l.,  per  la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Lazio (21  febbraio  2011)  e
Lombardia (3 dicembre 2010) si sono assunte l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'
concesso in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  societa'  LEAGAS
DELANEY ITALIA S.r.l., in conformita' agli accordi siglati presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione  della  proroga  del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 25 ottobre 2010, in  favore  di  un  numero
massimo di 15 unita' lavorative, della societa' LEAGAS DELANEY ITALIA
S.r.l., dipendenti presso le sedi  di  Roma  (RM)  (5  dipendenti)  e
Milano (MI) (10 dipendenti), per il periodo dal 19  ottobre  2010  al
31dicembre 2010. 
  La contrazione dell'orario di  lavoro  sara'  attuata  fino  ad  un
massimo del 80%. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 19 ottobre 2010 al 31dicembre 2010. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo            complessivo             di             € 41.346,90
(quarantaunomilatrecentoquarantasei/90). 
  Pagamento diretto: SI