IL PRESIDENTE 
 
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  28   marzo   2003,   recante
«Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di  Stato  e  dei
Tribunali  amministrativi  regionali»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 2003, n. 89; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa in data 15 aprile 2011 con  cui  e'  stato  modificato
l'art. 1 del predetto regolamento; 
 
                               Emana: 
 
  La modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 marzo  2003  nei
termini seguenti: 
                               Art. 1 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   di
Presidenza  della  Giustizia  amministrativa  28  marzo  2003,   sono
aggiunti i seguenti commi: 
    «3. Il Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia  amministrativa
stabilisce i criteri oggettivi di determinazione  dell'indennita'  di
funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti
agli organi centrali della Giustizia amministrativa,  assicurando  la
coerenza del quadro complessivo dei  compensi  previsti,  nonche'  la
compatibilita' degli stessi con le disponibilita' di bilancio. 
    4. Il Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia  amministrativa
definisce, nel rispetto dei criteri di  cui  al  comma  1,  l'importo
dell'indennita'  di  funzione  onnicomprensiva  spettante   ai   suoi
componenti, al Segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati
ad esso addetti,  ai  componenti  dell'Ufficio  studi,  massimario  e
formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed  organizzativo,
nonche' ai magistrati addetti al Servizio centrale per  l'informatica
e le tecnologie di  comunicazione,  in  sostituzione  di  ogni  altra
utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione  a  sedute,
di attivita' istruttoria, di studio, di  ricerca.  Restano  salvi  il
trattamento retributivo di servizio  e  il  trattamento  di  missione
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 
    5. Il Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  in  attuazione  dei
criteri di cui al comma 3, sentito il Consiglio di  presidenza  della
Giustizia   amministrativa.   determina   l'importo   dell'indennita'
onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti  del
Segretariato  generale,  in  sostituzione  di  ogni  altra   utilita'
economica  corrisposta  a  titolo  di  partecipazione  a  sedute,  di
attivita' istruttoria, di studio, di ricerca, informando il Consiglio
di Presidenza dei provvedimenti adottati» .