Con decreto dirigenziale del Ministero della salute  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico,  datato  18  luglio  2011,
l'organismo notificato Eurofins -  Modulo  Uno  S.p.A.  (gia'  Biolab
S.p.A.), con  sede  legale  in  Torino  via  Cuorgne'  21,  e'  stato
autorizzato all'attivita' di certificazione, di  cui  alla  direttiva
93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici: 
    allegati II, III, IV, V e VI 
    DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI 
    Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
      a) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione
e dialisi; 
      b) dispositivi non attivi per oftalmologia; 
      c) strumenti non attivi; 
      d) dispositivi medici per la contraccezione; 
      e) dispositivi medici non attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare. 
    Impianti non attivi: 
      f) impianti funzionali non attivi. 
    Dispositivi per la cura delle ferite: 
      g) bende e medicazioni per ferite; 
      h) materiali per sutura e clamps; 
      i) altri dispositivi medici per la cura delle ferite. 
    Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
      l) strumenti e attrezzature dentali non attivi; 
      m) materiali dentali; 
      n) impianti dentali. 
    Allegati II e V: 
    DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) 
    Dispositivi medici attivi in generale: 
      o) dispositivi per circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi; 
      p) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente  ai
dispositivi di classe IIa); 
      q) dispositivi attivi chirurgici; 
      r) dispositivi attivi per oftalmologia; 
      s) dispositivi attivi dentali; 
      t) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione. 
    Dispositivi per immagini: 
      u)  dispositivi  per   immagini   che   utilizzano   radiazioni
ionizzanti. 
    Dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
      v) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti. 
    Allegati II, V e VI: 
    PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI: 
      z) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE
relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17); 
      aa)  dispositivi  medici   con   riferimento   alla   direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di  protezione  individuale  (DPI)
(decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10); 
      bb) dispositivi medici in confezione sterile. 
    E' escluso il  rilascio  di  certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformita' CE -
organismi notificati».