Assessorati   alla   Sanita'    delle
                                Regioni e Province autonome di Trento
                                e Bolzano 
                                Loro Sedi 
                                Assobiomedica - Viale Pasteur,  10  -
                                00144 Roma 
                                Consobiomed - Piazza G. Marconi, 23 -
                                41037 Mirandola (MO) 
                                FOFI - Via Palestro, 75 - 00185 Roma 
                                Assopresidi - Piazzale Ardigo', 30  -
                                00142 Roma 
                                AISPEC - Via  G.  Da  Procida,  11  -
                                20149 Milano 
                                S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81-20159
                                Milano 
                                F.I.F.O. - Via  Properzio,  5-  00161
                                Roma 
                                Al Comando Carabinieri per la  Tutela
                                della  Salute  di  Roma  -  P.le   G.
                                Marconi 25 - 00144 Roma 
                                e p.c. Ufficio di Gabinetto 
                                Sua Sede 
 
 
Premessa 
  La presente circolare riguarda le modalita' di presentazione  della
documentazione in oggetto ed  e'  finalizzata  a  fornire  una  guida
univoca sulla documentazione da presentare operando come raccordo tra
quanto previsto dal decreto legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010  di
recepimento della direttiva 2007/47/CE, che ha modificato il  decreto
legislativo 46/97 per i dispositivi medici e il  decreto  legislativo
507/92  per  i  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  e  quanto
previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2005 recante «Modalita' di
presentazione della documentazione per notifica di  indagine  clinica
con dispositivi medici». 
  1. Art. 1  del  decreto  ministeriale  2  agosto  2005  «Ambito  di
applicazione» 
  1.1 Si ribadisce, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  14,
comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. e dall'art. 7,  comma
8, del decreto legislativo 507/92, e s.m.i., che le disposizioni  dei
suddetti decreti non si applicano alle indagini cliniche  svolte  con
dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati secondo  l'indicazione
d'uso prevista dalla procedura di valutazione della conformita' e non
modificati nella loro struttura. Per la conduzione di tali  indagini,
e' richiesto il parere favorevole del Comitato etico competente ed e'
prevista  la  comunicazione  dell'avvio   dell'indagine   stessa   al
Ministero della salute con le modalita' indicate  sul  sito  web  del
Ministero  della   salute   alla   sezione   Dispositivi   medici   -
Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche postmarket. 
  1.2 Si ribadisce che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. le indagini cliniche
dei dispositivi medici impiantabili attivi e, come previsto dall'art.
14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., le  indagini
cliniche di dispositivi  medici  appartenenti  alla  classe  III,  di
dispositivi  impiantabili  e  di  quelli  invasivi  a  lungo  termine
appartenenti alle  classi  IIa  e  IIb  possono  iniziare,  trascorsi
sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica  validamente
presentata, nel caso  in  cui  il  Comitato  etico  competente  abbia
rilasciato un parere favorevole, a meno che il Ministero della salute
abbia comunicato entro  tale  termine  una  decisione  contraria  per
ragioni di sanita' pubblica o di ordine pubblico. 
  Le indagini cliniche di dispositivi medici appartenenti alla classe
I e alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui al presente punto,
possono essere avviate prima della scadenza di sessanta giorni  dalla
data di presentazione della  notifica  completa  al  Ministero  della
salute, purche' il comitato  etico  competente  abbia  rilasciato  un
parere favorevole al programma di tale indagine. 
  2. Art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2005  «Contenuti  della
notifica» 
  2.1 La notifica  di  indagine  clinica  pre-market  di  dispositivi
medici viene presentata come da modello disponibile sul sito web  del
Ministero  della   salute   alla   sezione   Dispositivi   medici   -
Sperimentazioni cliniche -  Indagini  cliniche  con  dispositivi  non
marcati CE. 
  2.2 La  notifica  di  indagine  clinica  pre-market,  indicante  in
oggetto il codice «IC-PREM», viene inviata tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento al Ministero della salute,  Direzione  generale
dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI (Sperimentazione clinica
dispositivi medici), viale G. Ribotta, 5 00144 Roma o  tramite  Posta
Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it
o tramite posta elettronica non  certificata  con  firma  elettronica
digitale all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it. 
  Al fine di ottimizzare i tempi di valutazione della documentazione,
si richiede, nel caso di invio della notifica  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento, che i documenti e  le  dichiarazioni  allegate
alla notifica vengano forniti in copia su tre  CD-ROM,  oltreche'  su
supporto cartaceo corredati da dichiarazione  di  autenticita'  della
documentazione cartacea e di quella su supporto elettronico. 
  2.3 Al riguardo si precisa che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, deve essere interpretato nel senso che la
notifica non e' validamente presentata  se  non  e'  corredata  delle
dichiarazioni e dei documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente
circolare oltreche' della ricevuta del versamento  della  tariffa  di
Euro 1859,25 prevista dal decreto  ministeriale  26  gennaio  2005  e
s.m.i., effettuato  sul  c/c  o  tramite  bonifico  bancario  con  le
modalita' indicate sul sito  web  del  Ministero  della  salute  alla
sezione Dispositivi medici-Sperimentazioni cliniche-Indagini cliniche
con dispositivi non marcati CE-Tariffe; 
  La  causale  del  versamento/bonifico  deve  contenere  i  seguenti
elementi: 
    riferimento all'art.5, comma 12, legge n. 407/90; 
    richiesta di  autorizzazione  indagine  clinica  con  dispositivo
medico - titolo dello studio; 
    Ministero della salute. 
  Si precisa, inoltre, che il  periodo  di  sessanta  giorni  di  cui
all'art. 14, comma 8, del  decreto  legislativo  46/97  e  s.m.i.  ed
all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i., decorre
a partire  dalla  data  di  ricevimento  della  notifica  validamente
presentata dal legale rappresentante del  fabbricante  o  mandatario,
nell'ipotesi di fabbricante  extracomunitario,  di  seguito  indicato
quale istante la notifica 
  A  tal   proposito,   l'Ufficio   Sperimentazione   clinica   della
D.G.F.D.M.,  al  ricevimento  della  notifica  di  indagine  clinica,
inviera' all'istante la notifica  una  nota  relativa  all'esito  del
check  di  completezza   della   documentazione   sia   tecnica   che
amministrativa. 
  Il termine dei 60 giorni viene interrotto in caso  di  mancanza  di
documentazione e inizia a decorrere nuovamente al  ricevimento  della
documentazione integrativa richiesta  dall'Ufficio  entro  i  termini
indicati. 
  2.4 In caso di notifica validamente presentata, qualora, nel  corso
della valutazione tecnico-scientifica, si renda necessario richiedere
chiarimenti, il termine dei 60 giorni puo' essere  sospeso  una  sola
volta e riprende a decorrere dalla  data  di  ricevimento  di  quanto
richiesto dall'Ufficio. 
  Il mancato ricevimento dei chiarimenti, entro i  termini  stabiliti
dall'Ufficio,   verra'   considerata   come   rinuncia,   da    parte
dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica. 
  2.5  Qualora  i  chiarimenti  richiesti   non   siano   considerati
esaustivi, l'Ufficio si pronuncia con un orientamento al  diniego  ed
invita il fabbricante a presentare le proprie controdeduzioni entro i
termini stabiliti. 
  Il mancato  ricevimento  delle  controdeduzioni,  entro  i  termini
stabiliti dall'Ufficio, verra' considerata come  rinuncia,  da  parte
dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica. 
  Qualora  le  controdeduzioni  non  siano  considerate   esaurienti,
l'Ufficio si pronuncia con un diniego alla indagine clinica. 
  Per i dispositivi impiantabili attivi, ai sensi dell'art. 7,  comma
2, del decreto legislativo 507/92 e  s.m.i.,  in  caso  di  decisione
contraria il Ministero della salute consulta il  Consiglio  Superiore
di Sanita'. 
  L'istante puo' presentare ricorso avverso al diniego  al  Direttore
Generale della D.G.F.D.M. entro il termine  di  trenta  giorni  o  al
T.A.R. competente entro il termine di sessanta giorni. 
  2.6 La qualita' di legale  rappresentante  del  fabbricante  o  del
mandatario, nell'ipotesi di fabbricanti non comunitari, potra' essere
dimostrata mediante, alternativamente: 
    a)  certificati  o  attestazioni  rilasciati   dalla   competente
autorita'  dello  Stato  estero,  corredati  di  traduzione  italiana
autenticata dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta  la
conformita' all'originale; 
    b) copia del certificato della  ditta  istante  della  competente
camera di commercio industria artigianato e agricoltura corredato  di
traduzione italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che
ne attesta la conformita' all'originale; 
    c) dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art. 47
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/00   e   s.m.i.
rilasciata  dal  soggetto  sottoscrittore  della  notifica,   purche'
residente o cittadino UE e corredata da copia di valido documento  di
identita' 
  3. Art. 3 del D. M. 2 agosto 2005 «Dichiarazione del fabbricante» 
  La dichiarazione del fabbricante deve  essere  redatta  secondo  il
modello disponibile sul sito web  del  Ministero  della  salute  alla
sezione  Dispositivi  medici-Sperimentazioni  cliniche   -   Indagini
cliniche con dispositivi non marcati CE. 
  4. Art. 4 del D. M. 2 agosto 2005 «Allegati alla notifica» 
  4.1 Si precisa che per le indagini cliniche di  dispositivi  medici
di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 46/97  e  s.m.i.,
ossia quelli appartenenti alla classe III, dispositivi impiantabili e
quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi  IIa  e  IIb
alla notifica devono essere allegati, oltre  alla  dichiarazione  del
fabbricante e al modello riassuntivo di cui all'allegato  al  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, i seguenti documenti: 
    a) Clinical Investigator's Brochure con la  specificazione  delle
norme seguite per la sua redazione (linee guida  ICH/GCP,  norma  UNI
EN- ISO 14155:2011 e s.m.i., o altre analoghe  norme  riconosciute  a
livello internazionale, da citare nel documento); 
    b) documentazione relativa  all'analisi  dei  rischi  e  l'elenco
delle  norme  applicate,  nonche'  la  descrizione  delle   soluzioni
adottate per soddisfare i requisiti essenziali deve  essere  allegato
alla notifica di indagine clinica; 
    c) istruzioni sull'uso del dispositivo redatte in lingua italiana
e comprendenti, se del caso, le informazioni indicate al  punto  13.6
dell'allegato I al decreto legislativo 46/97 e s.m.i., o al punto  15
dell'allegato 1 del  decreto  legislativo  507/92  e  s.m.i.  inclusa
l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagine clinica"; 
    d) protocollo clinico  datato  e  firmato  dall'istante  e  dallo
sperimentatore principale, in caso di indagine monocentrica, o  dallo
sperimentatore coordinatore in  caso  di  indagine  multicentrica,  e
redatto secondo le linee guida ICH/GCP, norma UNI EN-ISO 14155:2011 e
s.m.i., o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale,
da citare nel rapporto. 
  4.2  Si  precisa,  inoltre,  che  per  le  indagini   cliniche   di
dispositivi  medici  di  cui  all'art.  14,  comma  3,  del   decreto
legislativo 46/97 e s.m.i., ossia quelli appartenenti alla classe I e
alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui  al  punto  4.1,  alla
notifica  devono  essere  allegati,  oltre  alla  dichiarazione   del
fabbricante e al modello riassuntivo, i documenti di cui alle lettere
c e d del punto 4.1 e una dichiarazione del fabbricante relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure intraprese per  minimizzare  gli
stessi. 
  4.3 Per le indagini cliniche  di  dispositivi  medici  impiantabili
attivi, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 507/92 e  s.m.i.  i
documenti da allegare alla notifica di indagine clinica  sono  quelli
indicati al punto 4.1. 
  4.4 In caso di assenza dei documenti richiesti per la  notifica  di
cui ai punti  4.1,  4.2  e  4.3.  l'Ufficio  Sperimentazione  clinica
provvede a richiederli. 
  La richiesta di cui sopra implica  l'interruzione  del  termine  di
sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 8, del decreto  legislativo
46/97 e s.m.i. ed all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92
e s.m.i.. 
  4.5  Si  precisa,  inoltre,  che  per  i  dispositivi  medici,   in
conformita' a quanto previsto dall'art.  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 46/97 e s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione
del  Ministero  della  salute  e'  quella  di  cui   al   punto   3.2
dell'allegato VIII al medesimo decreto. 
  4.6 Per i dispositivi medici impiantabili attivi, in conformita'  a
quanto previsto dall'art.7, comma 1, del decreto legislativo 507/92 e
s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione del Ministero della
salute quella di cui  al  punto  3.2  dell'allegato  6  del  medesimo
decreto. 
  4.7 Al riguardo si precisa che il parere del comitato etico, di cui
al punto 2.2 dell'all. VIII del decreto 47/97 e s.m.i. e  di  cui  al
punto 2.2 dell'all. 6  del  decreto  507/92  e  s.m.i.,  puo'  essere
richiesto   al   Comitato   etico   competente   precedentemente    o
contemporaneamente alla presentazione della notifica  della  indagine
clinica al Ministero della salute.  L'istante  la  notifica,  il  suo
mandatario, invia al Ministero della salute -  D.G.F.D.M.  -  Ufficio
Sperimentazione clinica una dichiarazione di  avvenuta  richiesta  di
parere al Comitato etico che dovra' essere  inviato,  in  copia,  non
appena disponibile. 
  4.8 Nel caso in cui il Ministero della salute non  abbia  ravvisato
motivi ostativi all'indagine clinica,  l'istante  comunica,  mediante
posta PEC o posta ordinaria all'Ufficio Sperimentazione clinica della
D.G.F.D.M.  la  data  di  avvio  dell'indagine  clinica   in   Italia
(arruolamento del 1° paziente) e la data di conclusione dell'indagine
stessa, che non puo' comunque iniziare senza il parere favorevole del
comitato etico. 
  5. Art. 5 del D.  M.  2  agosto  2005  «Emendamenti  al  protocollo
clinico» 
  5.1  Si  precisa  che   l'ufficio   Sperimentazione   clinica,   al
ricevimento della richiesta di emendamento di una  indagine  clinica,
corredata del parere favorevole del comitato etico competente,  invia
all'istante una nota relativa  all'esito  del  check  di  completezza
della documentazione sia tecnica che amministrativa, qualora  vengano
ravvisate carenze istruttorie. 
  5.2  L'Ufficio  Sperimentazione   clinica   comunica   all'istante,
orientativamente  nei  successivi  trenta  giorni   dalla   data   di
ricevimento  di  una  comunicazione  di  emendamento,  l'esito  della
valutazione sulla richiesta di emendamento presentata, fatta salva la
sospensione del termine medesimo per  il  tempo  che  intercorre  tra
l'eventuale richiesta di integrazioni  di  documenti  mancanti  e  la
completa  acquisizione  delle  stesse  entro   i   termini   indicati
dall'Ufficio Sperimentazione clinica. 
  Si invitano gli Assessorati alla Sanita' delle Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano a  provvedere  alla  massima  diffusione
della presente circolare  alle  strutture  sanitarie  e  ai  relativi
comitati etici. 
    Roma, 2 agosto 2011 
 
                                      Il direttore generale: Marletta