IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma  internazionale  per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608, ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001,  n.  22,  recante  la
disciplina delle scorte di riserva di  prodotti  petroliferi,  ed  in
particolare l'art. 7; 
  Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le  risorse
minerarie   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  in  data  14  aprile   1997,   e   sue   successive
modificazioni,  con  il  quale  e'  stata  istituita   la   Struttura
permanente per l'emergenza energetica; 
  Visto  il  Manuale  per  la  gestione  dell'emergenza   energetica,
approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  maggio
2011 recante la fissazione dei quantitativi di  prodotti  petroliferi
da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  28
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n.  161  del  13  luglio  2011,  recante   riduzione   delle   scorte
obbligatorie di  prodotti  petroliferi,  a  seguito  della  procedura
d'emergenza avviata dall'Agenzia  internazionale  per  l'energia  (di
seguito AIE) in data 23 giugno 2011 motivata dalla carenza di greggio
conseguente ai fatti verificatisi in Libia, in attuazione dell'art. 7
del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; 
  Considerato che l'AIE nella comunicazione del 20 luglio  2011,  nel
valutare gli effetti dell'azione coordinata, iniziata  il  1°  luglio
2011, di risposta all'emergenza  provocata  dalla  crisi  libica,  ha
deciso di continuare tale azione al fine di lasciare  a  disposizione
del mercato  la  riduzione  delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti
petroliferi sin qui  conseguita,  prevedendo  che  la  ricostituzione
debba avvenire con la necessaria flessibilita',  tenuto  conto  della
stagionalita' della domanda: 
  Ritenuto necessario mantenere la misura di riduzione dell'ammontare
complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al
decreto ministeriale 28 giugno 2011 fino  alle  nuove  determinazione
dell'AIE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva 
 
  1. La riduzione delle scorte di riserva  di  prodotti  petroliferi,
disposta con il decreto ministeriale 28 giugno 2011 per un periodo di
trenta giorni a partire dalle ore 0,00 del 1°  luglio  2011,  per  un
ammontare complessivo pari a circa t. 340.000 di prodotti petroliferi
finiti, a decorrere dalle ore 0,00 del 31 luglio  2011  e'  mantenuta
fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2. 
  2.  Con  successivo  decreto  ministeriale  saranno   indicate   le
eventuali  modifiche  del  programma  di  riduzione,  i  tempi  e  le
modalita' di ricostituzione delle  scorte,  che  avverranno  con  una
programmazione minima di 90 giorni e in accordo  alle  decisioni  che
verranno adottate dall'AIE.