IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
83002 del 30 dicembre 2005, recante «la disciplina  delle  operazioni
finanziarie a valere sul  conto  disponibilita'  del  Tesoro  per  il
servizio di tesoreria» (di seguito «Conto»); 
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
(di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia  (di  seguito  «Banca»),
per «lo scambio di informazioni sui flussi  di  tesoreria  e  per  le
operazioni finanziarie a valere  sul  conto»,  stipulata  in  data  6
aprile 2006 e approvata con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 58641 del l' giugno 2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  64302  del  16  giugno  2006  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  «disposizioni   di
attuazione  per  le  operazioni  finanziarie  a  valere   sul   conto
disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria»; 
  Visto l'art.  5,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito
«Testo  unico»),  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come  modificato  dall'art.  47,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»); 
  Visto l'art. 46 della legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica,
recante «Programmazione finanziaria»; 
  Considerato che all'art. 5, comma 5, del Testo unico si dispone che
«il  Ministero  e  la  Banca  stabiliscono  mediante  convenzione  le
condizioni di tenuta del conto  intrattenuto  dal  Tesoro  presso  la
Banca d'Italia per il servizio di  tesoreria  e  dei  conti  ad  esso
assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde
un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario»; 
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in  data
22 marzo 2011, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del  Testo  unico
(di seguito «Convenzione»); 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma  3,  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica,  «fino  al  momento  della  data  di
entrata in vigore  della  convenzione,  la  remunerazione  del  conto
intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il  servizio  di
tesoreria avverra' secondo le modalita' ed  i  termini  previsti  dal
citato art. 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Tenuto conto che il quadro regolamentare di cui all'art. 47,  commi
1 e 5, della legge di contabilita' e finanza pubblica e' in  fase  di
definizione; 
  Tenuto conto dell'attuale  contesto  di  mercato,  che  impone  una
gestione della liquidita' improntata  a  criteri  prudenziali,  e  la
conseguente esigenza di valutare attentamente i livelli di rischio ed
onerosita' delle operazioni del Ministero sul mercato monetario; 
  Considerato che l'entrata in vigore della convenzione e'  preceduta
da un periodo di sperimentazione tra le parti, ai sensi dell'art.  9,
comma 1; 
  Ritenuto opportuno dare avvio ad una  fase  di  sperimentazione  di
congrua durata, al fine di verificare il corretto funzionamento delle
procedure  poste  in  essere   per   lo   svolgimento   della   nuova
operativita', valutare l'efficienza  dello  scambio  di  informazioni
previsionali sulle variazioni giornaliere del saldo del conto  e  dei
conti ad esso assimilabili, tenendo  conto  del  citato  contesto  di
mercato e dell'effettiva disponibilita' degli operatori di mercato  a
partecipare alle operazioni finanziarie a valere sul conto; 
  Sentito il parere della Banca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Periodo di sperimentazione 
 
  1. La fase di sperimentazione di cui all'art.  9,  comma  1,  della
convenzione potra' essere svolta a partire dalla  data  odierna,  per
una durata non superiore a tre mesi. 
  2. Il periodo di sperimentazione e' cosi' disciplinato: 
    a. Il  Ministero  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
raccolta e di impiego sul mercato monetario ed  altre  operazioni  in
uso nei mercati finanziari, indipendentemente dal relativo  tasso  di
remunerazione delle giacenze; 
    b. Il Ministero e' altresi' autorizzato ad impiegare  la  propria
liquidita'  presso  la  Banca,  in  depositi  vincolati  a   scadenza
predeterminata, secondo le  modalita'  stabilite  nell'art.  6  della
convenzione; 
    c. Il Ministero e la banca avviano  lo  scambio  di  informazioni
relativo alle previsioni  del  saldo  del  conto  di  fine  giornata,
secondo modalita' che saranno definite tra le due istituzioni. 
  3. Durante la fase di sperimentazione, il  Ministero  e  la  banca,
attraverso appositi gruppi  di  lavoro,  analizzano  i  risultati  in
termini  di  funzionamento  delle   procedure,   dello   scambio   di
informazioni previsionali  e  delle  operazioni  finanziarie,  citato
nelle premesse.