IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E  DELLE   FINANZE   IN   QUALITA'   DI   PRESIDENTE   DEL   COMITATO
          INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del decreto  legislativo
1° set-tembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni  (TUB),  che
definisce le partecipa-zioni come le azioni, le  quote  e  gli  altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del  codice
civile; 
  Visto l'art. 19, del TUB che  prevede  obblighi  di  autorizzazione
preventiva per l'acquisizione di partecipazioni in una banca e per le
variazioni delle stesse che comportano il controllo o la possibilita'
di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o  raggiungono
o superano le soglie indicate nei commi 1 e 2 del citato articolo; 
  Visto l'art. 19, comma  5,  del  TUB,  che  prevede  che  la  Banca
d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e  prudente  della  banca,  valutando  la
qualita' del potenziale acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del
progetto di acquisizione, in base ai criteri indicati  nel  comma  in
questione; 
  Visto l'art. 19, comma  9,  del  TUB,  che  prevede  che  la  Banca
d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del   CICR,   emani
disposizioni  attuative  del  medesimo  articolo,  e  in  particolare
disciplini le modalita' e i termini del procedimento  di  valutazione
di cui al comma 5 del medesimo articolo, i  criteri  di  calcolo  dei
diritti di voto rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  delle  soglie
previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di  voto
non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e  i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; 
  Visto l'art. 20 del  TUB,  in  base  al  quale  la  Banca  d'Italia
stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a
operazioni di  acquisto  o  cessione  di  partecipazioni  in  banche,
determinandone presupposti, modalita' e termini; 
  Visto l'art. 22, comma 1-bis, del TUB, in base al  quale,  ai  fini
dell'applicazione dei capi III  e  IV  del  titolo  II  del  TUB,  si
considera anche l'acquisizione di partecipazioni  da  parte  di  piu'
soggetti che,  in  base  ad  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,
intendono esercitare in modo concertato i  relativi  diritti,  quando
tali  partecipazioni,  cumulativamente  considerate,  raggiungono   o
superano le soglie indicate nell'art. 19 del TUB; 
  Visto l'art. 110 del TUB, come riformulato dal d.lgs.  141  del  13
a-gosto  2010,  che  prevede  che  agli  intermediari  finanziari  si
applicano,  tra  l'altro,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB; 
  Visto l'art. 114-quater del TUB che prevede che  agli  istituti  di
mo-neta elettronica (IMEL)  si  applicano,  tra  l'altro,  in  quanto
compatibili, le disposi-zioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23
e 25 del TUB; 
  Visto l'art. 114-undecies del TUB che prevede che agli istituti  di
pagamento si  applicano,  tra  l'altro,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB; 
  Vista  la  direttiva  2007/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la  direttiva  2006/48/CE
per quanto  riguarda  le  regole  procedurali  e  i  criteri  per  la
valutazione   prudenziale   di   acquisizioni   e   incre-menti    di
partecipazioni nel settore finanziario; 
  Tenuto conto del considerando 6  della  direttiva  2007/44/CE,  che
prevede che gli Stati membri possano imporre una soglia supplementare
al di  sotto  del  10  per  cento  il  cui  raggiungimento  determina
l'insorgere degli obblighi di co-municazione; 
  Tenuto conto del considerando 8  della  direttiva  2007/44/CE,  che
prevede che il criterio  relativo  alla  "reputazione  del  candidato
acquirente" presup-pone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi
sull'integrita'  e  sulla  competenza  professionale  del   candidato
acquirente, e della loro fondatezza; 
  Tenuto conto della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione  degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato; 
  Tenuto conto delle linee guida  applicative  emanate  dai  Comitati
europei di 3°  livello  CEBS,  CESR  e  CEIOPS  (Guidelines  for  the
prudential asses-sment of acquisitions and increases in  holdings  in
the financial sector required by Directive 2007/44/EC); 
  Su proposta della Banca d'Italia; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  alle  partecipazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del TUB, in  banche,  societa'
finanziarie capogruppo di gruppi bancari o  finanziari,  intermediari
finanziari, istituti di moneta elettronica e  istituti  di  pagamento
(di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformita' delle  norme
loro applicabili e delle previsioni statutarie; si  applica  altresi'
alle acquisizioni del controllo in virtu'  di  contratti  o  clausole
sta-tutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB.