IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» e, in particolare, l'art. 5, comma 3 che prevede la definizione con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto o di particolari titoli accademici e le caratteristiche delle prove di accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 3 del medesimo decreto; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2011/2012, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; Decreta: Art. 1 Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. ·249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale. 3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna universita', verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto: a) competenza linguistica e ragionamento logico; b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica; c) cultura matematico-scientifica. 4. I quesiti di cui al comma 3 sono cosi' ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. La prova ha la durata di due ore e mezzo. 5. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale e' costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 60/80. 6. La votazione di cui al comma 5 e' integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del «Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue», adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER nelle cinque abilita' (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste, secondo il seguente punteggio: a) B1 punti 3; b) B2 punti 5; c) C1 punti 7: d) C2 punti 10. I punteggi non sono sommabili tra loro. 7. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5 e 6, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando. 8. In caso di parita' di punteggio, si applicano i seguenti criteri: a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica; b) in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; c) in caso di ulteriore parita', prevale lo studente anagraficamente piu' giovane. 9. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.