IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 31 luglio 2001 e le successive integrazioni di
cui l'ultima del 18 marzo 2010 presentata dall'Impresa  Gowan  Italia
S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni  n.  68,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Mitigreen» contenente la sostanza attiva sulcotrione; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 1° settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva sulcotrione, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CEE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva sulcotrione  l'Impresa  ha  ottemperato
alle prescrizioni previste per la fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 1° settembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il 28  febbraio  2012  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva sulcotrione nell'allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 dicembre 2010  con  la  quale
sono  stati  richiesti  gli  atti  definitivi  e  la   documentazione
integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio  per
l'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Gowan S.p.a., con sede legale in Faenza, via Morgagni  n.
68,  e'  autorizzata  ad   immettere   in   commercio   il   prodotto
fitosanitario  denominato  MITIGREEN  con  la  composizione  e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 agosto 2019, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n.  194/1995  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva d'iscrizione 2008/125/CEE  del  19  dicembre  2008  per  la
sostanza attiva sulcotrione. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 1-2-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera:   Sapec   Agro,
Apartado 11 - E.C. Bonfirm -2901-852 Setubal (Portogallo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13955. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello