IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
fenazaquin, dithianon e flutriafol; 
  Considerato che i notificanti  delle  sostanze  attive  fenazaquin,
dithianon e flutriafol hanno ritirato inizialmente il  loro  sostegno
per l'iscrizione della suddette sostanze attive nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte dei notificanti,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/934/CE
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra  cui  il
fenazaquin, il dithianon e flutriafol, nell'allegato I  della  citata
direttiva e la successiva revoca delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari contenenti queste sostanze attive entro il  31  dicembre
2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva  91/414/CEE  i  notificanti  hanno  poi   ripresentato   ai
rispettivi Stati membri relatori, una  nuova  domanda,  correlata  da
studi  aggiuntivi,  tesa   all'iscrizione   delle   sostanze   attive
fenazaquin, dithianon e flutriafol  nell'allegato  I  della  suddetta
direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14
a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che gli Stati membri relatori  hanno  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dai  rispettivi  notificanti  sulle  sostanze
attive fenazaquin, dithianon e flutriafol, nei termini fissati per la
procedura accelerata di cui al  regolamento  (CE)  n.  33/2008  della
Commissione,  ed  hanno  redatto  una  nuova  relazione  inviata  poi
all'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  ed  alla
Commissione europea; 
  Considerato che i progetti di  relazione  di  valutazione  iniziale
delle  sostanze  attive  fenazaquin,  dithianon  e   flutriafol,   le
relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorita'  europea  per
la sicurezza alimentare  (EFSA)  sono  stati  esaminati  dagli  Stati
membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la
catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenazaquin,
dithianon e flutriafol soddisfano in linea di massima le prescrizioni
di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva
91/414/CEE in particolare  per  quanto  riguarda  gli  usi  presi  in
considerazione  e  specificati  nel   rapporto   di   riesame   della
Commissione; 
  Viste  le  direttive  di  esecuzione   2011/39/UE,   2011/41/UE   e
2011/42/UE  della  Commissione  dell'11  aprile   2011,   concernenti
rispettivamente  l'iscrizione  delle  sostanze   attive   fenazaquin,
dithianon e flutriafol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE  e
la conseguente cancellazione delle  medesime  sostanze  dall'allegato
alla decisione 2008/934/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive
di esecuzione 2011/39/UE, 2011/41/UE e 2011/42/UE della  Commissione,
con l'inserimento  delle  sostanze  attive  fenazaquin,  dithianon  e
flutriafol nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  dover  cancellare  le  sostanze  attive   fenazaquin,
dithianon e flutriafol dall'elenco delle  sostanze  attive  riportate
nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009  del  Ministero  della
salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la  quale  i  prodotti
fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati
entro il 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto  di  dover  cancellare  le  sostanze  attive   fenazaquin,
dithianon e flutriafol dall'elenco delle  sostanze  attive  riportate
nell'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero  della
salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei
prodotti fitosanitari a  base  di  dette  sostanze  attive  e'  stata
differita al 31 dicembre 2011; 
  Considerato che le valutazioni e  le  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive,  debbono  tener  conto
anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in  materia
ambientale ed in  particolare  per  la  tutela  di  aree  richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida»  del  7
settembre 2010 per quanto riguarda lo smaltimento  delle  scorte  dei
prodotti fitosanitari revocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. Le sostanze  attive  fenazaquin,  dithianon  e  flutriafol  sono
iscritte, fino  al  31  maggio  2021,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche e alle
condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.