IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172,  concernente  istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno  1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995)  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  nuove  norme  in  materia  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto dirigenziale del 21 aprile  2004,  successivamente
modificato con decreto del 5 giugno  2007,  con  il  quale  e'  stato
registrato  al  n.  12171  il   prodotto   fitosanitario   «Pro-Fume»
contenente  la  sostanza  attiva  difluoruro  di  solforile,  a  nome
dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl; 
  Considerato  che  con  successivo  decreto  19   giugno   2009   la
registrazione  del  suddetto   prodotto   fitosanitario,   e'   stata
prorogata, fino al 2 aprile 2011,  in  attesa  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  difluoruro  di  solforile  nell'allegato  I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Vista la direttiva 2010/38/UE della Commissione del 18 giugno 2010,
che ha iscritto la  citata  sostanza  attiva  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE, fino  al  31  ottobre  2020,  recepita  con  il
decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65  del  21
marzo 2011; 
  Visto  in  particolare  la  parte  «A»,  dell'allegato  al  decreto
ministeriale del 30  dicembre  2010,  di  inclusione  della  sostanza
attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto  legislativo
n. 194/1995,  che  riporta  le  condizioni  di  autorizzazione  della
sostanza attiva in cui e' specificato che puo' essere utilizzata solo
come  insetticida  o  nematocida  (fumigante)  ed  esclusivamente  da
utilizzatori professionali; 
  Tenuto conto che sono state concluse positivamente le verifiche  da
parte dell'Ufficio, finalizzate  all'accertamento  della  conformita'
della sostanza attiva difluoruro di solforile contenuta nel  prodotto
fitosanitario «Pro-Fume», e di completezza  della  documentazione  di
cui all'art. 2, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2010; 
  Considerato che il dossier  di  allegato  III  di  cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentato e valutato  al  momento
della   registrazione   del   prodotto   fitosanitario    «Pro-Fume»,
successivamente, dovra' essere  adeguato  alle  condizioni  stabilite
dalla  direttiva  2010/38/UE  d'iscrizione  della   sostanza   attiva
fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  poter  ri-registrare  provvisoriamente,  il  prodotto
fitosanitario «Pro-Fume» (reg. n. 12171), fino al  31  ottobre  2020,
data  di  scadenza  dell'iscrizione  della  citata  sostanza   attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il prodotto fitosanitario PRO-FUME (reg. n. 12171)  dell'Impresa
Dow  Agrosciences  Italia  Srl,  e'  ri-registrato  provvisoriamente,
secondo le condizioni d'impiego, riportate nell'allegato  al  decreto
ministeriale del  30  dicembre  2010  e  nell'etichette  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  ottobre  2020,  data  di   scadenza
dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  2.  E'  fatto  salvo  ogni  eventuale  successivo  adempimento   ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la  sostanza  attiva  fluoruro  di
solforile. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in  via  amministrativa  all'Impresa
interessata. 
 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello