IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172,  concernente  istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno  1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995)  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  nuove  norme  in  materia  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  540/2011  della  Commissione  del  25
maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  successive
modifiche,  per  quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze   attive
approvate; 
  Visto il regolamento (UE) n.  544/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda i requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  alle  sostanze
attive; 
  Visto il regolamento (UE) n.  545/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda  i  requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  ai  prodotti
fitosanitari; 
  Visto il regolamento (UE) n.  546/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda i principi uniformi per la  valutazione  e  l'autorizzazione
dei prodotti fitosanitari; 
  Visti i decreti ministeriali 3 aprile 2001 e 27  dicembre  2002  di
recepimento  delle  direttive  2000/67/CE,   2000/68/CE   2000/80/CE,
relativi all'iscrizione, fino 31 luglio  2011,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive esfenvalerate e
bentazone, e il decreto ministeriale 20 novembre 2002 di  recepimento
della direttiva  2001/21/CE,  relativo  all'iscrizione,  fino  al  31
dicembre 2011, nell'allegato I del decreto  legislativo  n.  194/1995
della sostanza attiva diquat; 
  Visti i decreti di ri-registrazione provvisoria  all'immissione  in
commercio  e  all'impiego   dei   prodotti   fitosanitari   riportati
nell'allegato al presente decreto, la cui scadenza e' fissata  al  31
luglio 2011; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/77/UE che ha  prorogato,  fino  al  31  dicembre
2015,  la  scadenza  dell'iscrizione  nell'allegato  I  del   decreto
legislativo n. 194/1995, di una serie di sostanze attive, comprese le
sostanze attive esfenvalerate, bentazone e  diquat,  ora  considerate
approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009 come  disposto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; 
  Considerato che detto periodo di proroga si e' reso necessario  per
permettere alla Commissione europea di valutare i dati  supplementari
presentati dai notificanti a supporto del  rinnovo  dell'approvazione
di dette sostanze attive attualmente in corso a livello comunitario; 
  Ritenuto di prorogare, fino al 31 dicembre 2015,  le  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, al fine di  adeguarle  alle  nuove  condizioni  che  saranno
stabilite dal regolamento di rinnovo dell'approvazione delle suddette
sostanze attive; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego  dei
prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente  decreto  e
contenenti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2015. 
  2.  E'  fatto  salvo  ogni  eventuale  successivo  adempimento   ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive  esfenvalerate,
bentazone e diquat. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  imprese
interessate. 
 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello