IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno  1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  alla  della  Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi
delle  nuove  norme  in  materia  di   autorizzazione   di   prodotti
fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in  particolare,  l'art.  80,  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 27  gennaio  2011  dall'impresa
Diachem Spa, sede legale  in  Albano  S.  Alessandro  (Bergamo),  via
Tonale n. 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Deltaplan  SC»,
contenente la sostanza attiva  deltametrina  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato «Deltrin» registrato al n.  9342  con  decreto
direttoriale in data 15 settembre  1997,  modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in  data  26  maggio  2011,  dell'Impresa
medesima; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'allegato III del decreto legislativo
n.  194/1995  e  valutato  secondo  i  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI sulla base del fascicolo «Meteor 15,7g/l SC» relativo
al  prodotto  fitosanitario  di  riferimento   «Meteor»,   presentato
dall'impresa medesima che ne ha concesso specifico accesso; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Deltrin» registrato al n. 9342; 
  Visto il decreto ministeriale del  28  marzo  2003  di  recepimento
della direttiva 2003/5/CE,  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  deltametrina  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza deltametrina; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 ottobre
2013,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
deltametrina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  ottobre
2013, l'impresa Diachem Spa, sede  legale  in  Albano  S.  Alessandro
(Bergamo), via Tonale n. 15, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato DELTAPLAN SC con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  ml  10-50-100-250-500;  l
1-2-3-5. 
  Il prodotto  e'  preparato  presso  lo  stabilimento  dell'Impresa:
Diachem Spa - U.P SIFA - Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15214. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello