IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed  in  particolare  l'art.  80  del  citato
regolamento concernente «misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda  del  27  febbraio  2007  presentata  dall'Impresa
Globachem NV, con sede legale in Sint  Truiden  (Belgio),  Leeuwerweg
138, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario
denominato «Qatar 50» contenente la sostanza attiva flufenoxuron; 
  Vista la nota del 22  dicembre  2009  con  la  quale  l'impresa  in
indirizzo comunica la sostituzione della sostanza attiva flufenoxuron
con la sostanza attiva fluroxipir; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 8 agosto 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva fluroxypyr, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 novembre 2010 in attuazione della  direttiva
2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000; 
  Visto il decreto del  31  luglio  2007  che  modifica  la  data  di
scadenza  della  sostanza  attiva  fluroxypyr,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31  dicembre  2011
in attuazione della direttiva 2007/21/EC  della  Commissione  del  10
aprile 2007; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dalla stessa Impresa  a
sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del   proprio   prodotto
fitosanitario «Flurostar 200» registrato al n. 14897; 
  Considerato che  l'impresa  sopra  citata  ha  proposto  lo  stesso
dossier di allegato III, di cui al decreto legislativo  n.  194/1995,
per la registrazione del prodotto fitosanitario «Qatar 50»; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista, la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011, prot. 15120, con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa Globachem NV  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Gal-Gone»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Gal-Gone» fino al 31  dicembre
2011 data di scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva  fluroxypyr,
fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici  aggiuntivi
nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Globachem NV, con sede legale in Sint  Truiden  (Belgio),
Leeuwerweg 138  B,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato GAL-GONE con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,250-0,5-1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere:  Globachem  NV
Leeuwerweg 138 B - 3803 Sint Truiden (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13753. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello