Premesso che: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, modificato successivamente con decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio; ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento delle attivita' predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile; ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo decreto-legge le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire ogni collaborazione possibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle risorse necessarie; con legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni; con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate le «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»; con decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004, e con successive modifiche apportate con decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 e' stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni»; con decreto legge 16 maggio 2008, n.85: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» Art. 1 comma 7: «Le funzioni del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento Comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.- Serie generale - n.114 del 16 maggio 2008»; con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 ottobre 2003 sono state apportate modifiche al protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2003; con la legge 31 luglio 1997, n. 249, e' stata istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile; che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino; il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002 alla nota 85 riserva coppie di frequenze sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile; il protocollo d'intesa stipulato in data 16 ottobre 2002 relativo alla concessione di frequenze radio tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che stabilisce, all'art. 2, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla sua naturale scadenza; in data 18 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 17 del 22 gennaio 2007, e' stato rinnovato il protocollo d'intesa relativo alla concessione di frequenze radio tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che stabilisce, all'art. 10 comma 1, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla sua naturale scadenza; entrambe le Amministrazioni ritengono utile e necessario rinnovare i contenuti di detta collaborazione che ha prodotto significati progressi nella realizzazione di specifiche reti radio regionali dedicate alla protezione civile migliorando sensibilmente su quei territori le possibilita' di comunicazione soprattutto nelle situazioni di emergenza; e' altresi' necessario completare la progettazione e la implementazione delle reti di TLC ad uso del servizio di protezione civile, con particolare riferimento a quelle radio, in un ottica di integrazione tra le reti a livello nazionale e regionale e di sinergia degli interventi tra le Amministrazioni nazionali e regionali; entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno sviluppare accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti di ricerca al fine di promuovere da un lato una domanda piu' qualificata sul settore delle reti di TLC ad uso della protezione civile, dall'altro un offerta piu' efficace e tempestiva attivando partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunita' offerte dai programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore; e' interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove tecnologie con particolare riguardo allo sviluppo di reti radio che utilizzino sistemi Tetra, DMR ed altri sistemi innovativi in porzioni di territorio particolarmente interessate da rischi ed eventi, per renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano maggior integrazione e un miglioramento dei servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne costituiscono parte integrante; e' necessario promuovere azioni sinergiche tra il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'attuazione del «Programma informativo nazionale di pubblica utilita'» di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche attraverso nuove forme di collaborazione con i concessionari dei servizi radiofonici nazionali e televisivi; in data 15 settembre 2004 e' stata stipulata una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e le aziende di telefonia mobile per la costituzione del Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza, con durata di un anno; e' necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori di telefonia fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture tecnico logistiche, la disponibilita' di servizi innovativi anche in attuazione dell'art. 7-bis della legge n. 401/2001; analoga Convenzione e' stata stipulata con le principali associazioni delle imprese del sistema radiotelevisivo pubblico e privato in data 28 settembre 2004 finalizzata alla realizzazione del citato Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile intende avvalersi, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel complesso settore delle comunicazioni, della collaborazione istituzionale rappresentata anche dalle conoscenze e dalle competenze tecnico scientifiche del Ministero e presente anche nei suoi organismi controllati o vigilati come l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e la Fondazione Ugo Bordoni; entrambe le Amministrazioni condividono l'esigenza di accrescere e diffondere presso ogni categoria di cittadino e in particolare nei confronti delle nuove generazioni la sensibilita' e la conoscenza nei confronti dei rischi naturali ed antropici presenti nel nostro Paese, sviluppando una cultura positiva dei metodi e dei comportamenti di prevenzione, attraverso l'elaborazione di appositi contenuti programmatici da veicolare attraverso campagne di comunicazione ovvero mediante canali tematici; in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro Paese, su impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 marzo 2002, il cosiddetto «Numero unico di emergenza»; considerata l'esigenza che viste le numerose ed importanti sinergie il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni sia rappresentato in seno ai diversi organismi nazionali di protezione civile ed in particolare nel Comitato operativo di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; considerate anche le possibili sinergie operative con le strutture locali e nazionali di protezione civile e i servizi che contestualmente anche nelle fasi di emergenza il sistema postale e' tenuto a fornire ai cittadini e alle istituzioni; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Finalita' del Protocollo d'intesa 1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si impegnano a sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile, in un'ottica di interoperabilita' e convergenza tra le reti a livello nazionale, regionale e in coerenza con gli interventi in corso di attuazione o gia' attuati dalle Amministrazioni nazionali e regionali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, predispongono un programma operativo in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con particolare riguardo a: a) realizzazione di reti radio regionali di protezione civile integrate per una copertura radio nazionale; b) sviluppo ed utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile e fissa; c) realizzazione ed implementazione del circuito nazionale di emergenza; d) sperimentazione di servizi innovativi su reti digitali come Tetra, DMR ed altri, per renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano maggior integrazione e un miglioramento dei servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne costituiscono parte integrante; e) collaborazione e sinergia di natura tecnica e logistica con i concessionari dei servizi radio televisivi e radiofonici ed operatori di telefonia mobile e fissa.