Premesso che: 
      ai sensi dell'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2001, n. 401, modificato successivamente con decreto-legge 31  maggio
2005, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio  2005,
n. 152, il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  determina  le
politiche di protezione civile, detiene  i  poteri  di  ordinanza  in
materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita'  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  delle  Regioni,
delle  Province,  dei  Comuni,  degli  enti  pubblici   nazionali   e
territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata  presente
sul territorio nazionale,  finalizzate  alla  tutela  dell'integrita'
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni  o
dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da  catastrofi
o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio; 
      ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge,  per
lo svolgimento delle attivita' predette il Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile; 
      ai  sensi  dell'art.  7-bis  del  medesimo   decreto-legge   le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti  a  fornire
ogni collaborazione  possibile  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  protezione  civile  assicurando  la
disponibilita' delle risorse necessarie; 
      con legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e'  stato  istituito  il
Servizio nazionale di  protezione  civile  al  fine  di  tutelare  la
integrita' della vita, i beni,  gli  insediamenti  e  l'ambiente  dai
danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e
da altri eventi calamitosi e le cui funzioni  sono  coordinate  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile; 
      con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300  concernente  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa   del
Ministero dello sviluppo economico  -  Dipartimento  comunicazioni  a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
      con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004,  n.
176 e' stato emanato il regolamento di organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni; 
      con decreto-legge 12  giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state  attuate
le «Modificazioni al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
nonche'  alla  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   in   materia   di
organizzazione del Governo»; 
      con decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 27 dicembre  2004,  e  con  successive  modifiche  apportate  con
decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 marzo 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  87  del  13
aprile 2006 e' stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni»; 
      con decreto legge 16 maggio 2008, n.85:  «Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244»
Art. 1 comma 7: «Le funzioni del Ministero dello Sviluppo economico -
Dipartimento Comunicazioni,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e  di  personale,  sono  trasferite  al  Ministero  dello
sviluppo  economico,  pubblicato  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.- Serie generale - n.114 del 16 maggio 2008»; 
      con decreto del Ministro delle comunicazioni  28  ottobre  2003
sono state apportate modifiche al protocollo d'intesa stipulato il 16
ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 288 del 12 dicembre 2003; 
      con la legge  31  luglio  1997,  n.  249,  e'  stata  istituita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha  tra  l'altro
il compito di indicare le  frequenze  da  destinare  al  servizio  di
protezione civile; 
      che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18  novembre  1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  2000,
n. 5, fissa al 31  luglio  2000  il  termine  per  l'assegnazione  di
frequenze alle organizzazioni di volontariato e  al  Corpo  nazionale
del soccorso alpino; 
      il vigente Piano nazionale di ripartizione delle  frequenze  di
cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8  luglio  2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  169
del  20  luglio  2002  alla  nota  85  riserva  coppie  di  frequenze
sull'intero territorio nazionale per scopi  di  protezione  civile  a
supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della  protezione
civile; 
      il protocollo  d'intesa  stipulato  in  data  16  ottobre  2002
relativo alla concessione di frequenze radio tra il  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  protezione  civile  che
stabilisce, all'art. 2, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni
dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e  che  pertanto
e' giunto alla sua naturale scadenza; 
      in data 18 dicembre 2006, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 17 del 22 gennaio 2007, e' stato rinnovato
il protocollo d'intesa relativo alla concessione di  frequenze  radio
tra  il   Ministero   dello   sviluppo   economico   -   Dipartimento
comunicazioni  e  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della protezione  civile  che  stabilisce,  all'art.  10
comma 1, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data  di
sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto  alla
sua naturale scadenza; 
      entrambe  le  Amministrazioni  ritengono  utile  e   necessario
rinnovare  i  contenuti  di  detta  collaborazione  che  ha  prodotto
significati progressi nella realizzazione di  specifiche  reti  radio
regionali dedicate alla protezione civile  migliorando  sensibilmente
su quei territori le possibilita' di comunicazione soprattutto  nelle
situazioni di emergenza; 
      e'  altresi'  necessario  completare  la  progettazione  e   la
implementazione delle reti di TLC ad uso del servizio  di  protezione
civile, con particolare riferimento a quelle radio, in un  ottica  di
integrazione tra le  reti  a  livello  nazionale  e  regionale  e  di
sinergia  degli  interventi  tra  le  Amministrazioni   nazionali   e
regionali; 
      entrambe  le  Amministrazioni  ritengono  opportuno  sviluppare
accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti
di ricerca al  fine  di  promuovere  da  un  lato  una  domanda  piu'
qualificata sul settore delle reti di TLC  ad  uso  della  protezione
civile, dall'altro un offerta piu' efficace  e  tempestiva  attivando
partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunita' offerte  dai
programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore; 
      e' interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare  nuove
tecnologie con particolare riguardo allo sviluppo di reti  radio  che
utilizzino sistemi Tetra, DMR ed altri sistemi innovativi in porzioni
di territorio particolarmente interessate da rischi  ed  eventi,  per
renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano  maggior
integrazione  e  un  miglioramento  dei  servizi   resi   all'interno
dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne  costituiscono  parte
integrante; 
      e' necessario promuovere azioni  sinergiche  tra  il  Ministero
dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per
l'attuazione  del  «Programma  informativo  nazionale   di   pubblica
utilita'» di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 7  settembre  2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,
n.  401,  anche  attraverso  nuove  forme  di  collaborazione  con  i
concessionari dei servizi radiofonici nazionali e televisivi; 
      in data 15 settembre 2004 e' stata  stipulata  una  Convenzione
tra la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile  e  le  aziende  di  telefonia   mobile   per   la
costituzione del Circuito  nazionale  dell'informazione  d'emergenza,
con durata di un anno; 
      e' necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori
di telefonia fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per
l'ottimizzazione  e  l'innovazione   delle   infrastrutture   tecnico
logistiche,  la  disponibilita'  di  servizi  innovativi   anche   in
attuazione dell'art. 7-bis della legge n. 401/2001; 
      analoga  Convenzione  e'  stata  stipulata  con  le  principali
associazioni delle imprese del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e
privato in data 28 settembre 2004 finalizzata alla realizzazione  del
citato Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza; 
      la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
protezione civile intende avvalersi, per il  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali nel complesso settore delle  comunicazioni,  della
collaborazione istituzionale rappresentata anche dalle  conoscenze  e
dalle competenze tecnico scientifiche del Ministero e presente  anche
nei suoi organismi controllati o vigilati come  l'Istituto  superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e la
Fondazione Ugo Bordoni; 
    entrambe le Amministrazioni condividono l'esigenza di  accrescere
e diffondere presso ogni categoria di cittadino e in particolare  nei
confronti delle nuove generazioni la sensibilita' e la conoscenza nei
confronti dei rischi naturali ed antropici presenti nel nostro Paese,
sviluppando una cultura positiva dei metodi e  dei  comportamenti  di
prevenzione,  attraverso   l'elaborazione   di   appositi   contenuti
programmatici  da  veicolare  attraverso  campagne  di  comunicazione
ovvero mediante canali tematici; 
      in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro
Paese, su impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva
n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  2  marzo
2002, il cosiddetto «Numero unico di emergenza»; 
      considerata l'esigenza che  viste  le  numerose  ed  importanti
sinergie  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  -   Dipartimento
comunicazioni  sia  rappresentato  in  seno  ai   diversi   organismi
nazionali  di  protezione  civile  ed  in  particolare  nel  Comitato
operativo di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
      considerate  anche  le  possibili  sinergie  operative  con  le
strutture locali e nazionali di protezione civile  e  i  servizi  che
contestualmente anche nelle fasi di emergenza il sistema  postale  e'
tenuto a fornire ai cittadini e alle istituzioni; 
    Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                  Finalita' del Protocollo d'intesa 
 
    1.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   -   Dipartimento
comunicazioni  e  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della protezione civile, si impegnano a sviluppare  ogni
utile  iniziativa  per  la  realizzazione  di  reti  e   servizi   di
comunicazione elettronica ad uso del servizio di  protezione  civile,
in un'ottica di interoperabilita' e convergenza tra le reti a livello
nazionale, regionale e in coerenza con gli  interventi  in  corso  di
attuazione  o  gia'  attuati  dalle   Amministrazioni   nazionali   e
regionali. 
    2.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   -   Dipartimento
comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti di competenza l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, e la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, predispongono un
programma operativo in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con
particolare riguardo a: 
      a) realizzazione di reti radio regionali di  protezione  civile
integrate per una copertura radio nazionale; 
      b) sviluppo ed utilizzo di  sistemi  e  servizi  innovativi  di
telefonia mobile e fissa; 
      c) realizzazione ed implementazione del circuito  nazionale  di
emergenza; 
      d) sperimentazione di servizi innovativi su reti digitali  come
Tetra, DMR ed altri,  per  renderle  operative  qualora  i  risultati
ottenuti garantiscano maggior integrazione  e  un  miglioramento  dei
servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui
ne costituiscono parte integrante; 
      e) collaborazione e sinergia di natura tecnica e logistica  con
i  concessionari  dei  servizi  radio  televisivi  e  radiofonici  ed
operatori di telefonia mobile e fissa.