IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003  di  recepimento  della
direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3  maggio  2002,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
etofumesate; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  5
giugno  2003  che  indica  il  28  febbraio   2013   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  intese  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo ETOSATE 500 g/l SC conforme all'allegato III del citato
decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto  fitosanitario  di
riferimento ETOSATE 500, presentato dall'impresa Feinchemie  Schwebda
GmbH che ne ha concesso specifico accesso; 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica  di  composizione  in  adeguamento  alla  composizione   del
prodotto oggetto degli studi costituenti  il  fascicolo  di  all  III
sopra indicato, nonche' modifiche d'impiego per alcuni  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi e  indicate  nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che  l'  impresa  titolarei  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva etofumesate; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo ETOSATE 500 SC, ottenuta dal Centro Internazionale per  gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  28  febbraio  2013,
alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale  adeguamento  alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti  dal  suddetto  centro  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto; 
  Viste le note con le quali le Imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  28  febbraio  2013,  data  di
scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva   etofumesate   in
allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al  presente
decreto alle condizioni definite alla luce dei principi  uniformi  di
cui all'allegato VI del citato decreto  legislativo  17  marzo  1995,
n.194 sulla base del fascicolo ETOSATE 500 g/l SC  conforme  all'All.
III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  28  febbraio  2013,  data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari indicati in
allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome
dell'impresa  a   fianco   indicata,   autorizzati   con   la   nuova
composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture   indicate   nelle
rispettive  etichette  allegate  al  presente  decreto,  fissate   in
applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  altresi'  autorizzate  le  modifiche   di   composizione   in
adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche
indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato  al
presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L' impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a  rietichettare
i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e  a  fornire
ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le  confezioni
di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello