Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
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    Esaminata la domanda presentata, per  il  tramite  della  regione
Liguria,   dalle   organizzazioni   di   categoria    Coldiretti    e
Confederazione  Italiana  Agricoltori,  su  istanza  dei   produttori
interessati, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad denominazione di  origine  controllata  «Golfo
del Tigullio»; 
    Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza  di
cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del  19  e  20  luglio  2011,  parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale,  la  proposta  di  modifica  della
denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio»  in  «Golfo
del  Tigullio-Portofino»  o  «Portofino»  e  modifica  del   relativo
disciplinare di produzione dei vini,  secondo  il  testo  annesso  al
presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX  Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.