IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto l'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonche' aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati; Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia per l'estensione a nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Emilia-Romagna: Cervia - Ambulatorio igiene pubblica di Cervia (Ravenna) - via dell'Ospedale n. 17 - tel. 0544287641; Lugo - Ambulatorio igiene pubblica di Lugo (Ravenna) - viale Masi n. 2D - tel. 0545283055; Bagnacavallo - Ambulatorio igiene pubblica di Bagnacavallo (Ravenna) - via Vittorio Veneto n. 8 - tel. 0545283055; Faenza - Ambulatorio igiene pubblica di Faenza (Ravenna) - via Zaccagnini n. 22 - tel. 0546602520- 21; regione Veneto: Feltre - Ambulatorio vaccinale azienda ULSS n. 2 Feltre (Belluno) - via Bagnols sur Ceze n. 30 - tel. 0439883416; regione Lazio: Roma - Centro vaccinale ospedale pediatrico Bambin Gesu' - piazza S. Onofrio n. 4 - tel. 0668592296; regione Toscana: Volterra - Ambulatorio dei viaggi Azienda USL n. 5 Volterra (Pisa) - Borgo S. Lazzaro n. 5 - tel. 058891813; regione Basilicata: Rionero in Vulture - Ufficio igiene e sanita' pubblica - strada provinciale c/o ospedale oncologico IRCCS - tel. 0972721555; Lauria - Ufficio igiene e sanita' pubblica - via XXV Aprile c/o presidio ospedaliero di Lauria - tel. 0973621438 - 621443; regione Calabria: Lamezia Terme - U.O. Igiene e sanita' pubblica - via Sottotenente Notaro - tel. 0968208304; regione Lombardia: Lomazzo - ASL provincia di Como - distretto di Lomazzo - via del Rampanone n. 1 - tel. 0296941420.