IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  la  sostanza  attiva
isoxaben; 
  Considerato che il notificante della sostanza  attiva  isoxaben  ha
ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza
attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/934/CE
concernente la non iscrizione di  talune  sostanze  attive,  tra  cui
l'isoxaben, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente
revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste  sostanze  attive,
entro il 31 dicembre 2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi  ripresentato  allo  Stato
membro relatore, la Svezia, una nuova  domanda,  correlata  da  studi
aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli  articoli  da
14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che  lo  Stato  membro  relatore  ha  valutato  i  dati
aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva isoxaben,
nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento
(CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova  relazione
inviata poi all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare  (EFSA)
ed alla Commissione europea; 
  Considerato che il progetto di relazione  di  valutazione  iniziale
della sostanza attiva  isoxaben,  la  relazione  supplementare  e  le
conclusioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
sono  state  esaminate  dagli  Stati  membri  e   dalla   Commissione
nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  isoxaben,
soddisfano in linea di massima le prescrizioni  di  cui  all'art.  5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva   91/414/CEE   in
particolare per quanto riguarda gli usi  presi  in  considerazione  e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione; 
  Vista la direttiva 2011/32/UE della Commissione dell'8 marzo  2011,
concernente   l'iscrizione   della    sostanza    attiva    isoxaben,
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE   e   la   conseguente
cancellazione della medesima sostanza  dall'allegato  alla  decisione
2008/934/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2011/32/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
isoxaben, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo  1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  dover  cancellare  la   sostanza   attiva   isoxaben,
dall'elenco  delle  sostanze  attive   riportate   nell'allegato   al
Comunicato del 21 maggio 2009 del  Ministero  della  salute  relativo
alla decisione 2008/934/CE con la quale  i  prodotti  fitosanitari  a
base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre
2010; 
  Ritenuto altresi' di dover cancellare la sostanza  attiva  isoxaben
anche dall'elenco delle sostanze attive  riportate  nell'allegato  al
Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della  salute  relativo
alla decisione 2010/455/UE  con  la  quale  la  revoca  dei  prodotti
fitosanitari a base di detta sostanza attiva e' stata prorogata al 31
dicembre 2011; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener  conto,  se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e  94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  stabilisce  norme
in materia ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290, ed in particolare l'art.  13,  comma  4,  e  la  «Linea
guida» del 7  settembre  2010,  disponibile  sul  portale  di  questo
Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it, per  quanto  riguarda  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione della sostanza attiva 
 
  1. La sostanza attiva isoxaben e' iscritta, fino al 31 maggio 2021,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato  I  al
presente decreto.