IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i  Regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
etridiazolo e fenbutatin ossido; 
  Considerato che i Notificanti delle sostanze attive  etridiazolo  e
fenbutatin ossido hanno ritirato inizialmente il  loro  sostegno  per
l'iscrizione della suddette sostanza  attiva  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/934/CE
concernente la non iscrizione di  talune  sostanze  attive,  tra  cui
l'etridiazolo e  fenbutatin  ossido,  nell'allegato  I  della  citata
direttiva  con  la  conseguente  revoca  dei  prodotti   fitosanitari
contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva  91/414/CEE  i  Notificanti  hanno  poi   ripresentato   ai
rispettivi Stati membri relatori, una  nuova  domanda,  correlata  da
studi  aggiuntivi,  tesa   all'iscrizione   delle   sostanze   attive
etridiazolo  e  fenbutatin  ossido  nell'allegato  I  della  suddetta
direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14
a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che gli Stati membri relatori  hanno  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dai  rispettivi  Notificanti  sulle  sostanze
attive etridiazolo e fenbutatin ossido, nei termini  fissati  per  la
procedura  accelerata  di  cui  al  regolamento  (CE)  33/2008  della
Commissione,  ed  hanno  redatto  una  nuova  relazione  inviata  poi
all'Autorita' Europea per la  Sicurezza  Alimentare  (EFSA)  ed  alla
Commissione europea; 
  Considerato che i progetti di  relazione  di  valutazione  iniziale
delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido,  le  relazioni
supplementari  e  le  conclusioni  dell'Autorita'  Europea   per   la
Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e
dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per  la  Catena
Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo
e fenbutatin ossido soddisfano in linea di massima le prescrizioni di
cui all'art.  5,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva
91/414/CEE in particolare  per  quanto  riguarda  gli  usi  presi  in
considerazione  e  specificati  nel   rapporto   di   riesame   della
Commissione; 
  Viste le direttive 2011/29/UE e 2011/30/UE della Commissione del  7
marzo  2011,   concernenti   l'iscrizione   delle   sostanze   attive
etridiazolo e fenbutatin  ossido,  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE e la conseguente  cancellazione  delle  medesime  sostanze
dall'allegato alla decisione 2008/934/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive
2011/29/UE e 2011/30/UE della Commissione,  con  l'inserimento  delle
sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido, nell'allegato I  del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,  che  ha  recepito  la
direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto di dover  cancellare  le  sostanze  attive  etridiazolo  e
fenbutatin  ossido  dall'elenco  delle  sostanze   attive   riportate
nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009  del  Ministero  della
salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la  quale  i  prodotti
fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati
al 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover   cancellare   le   sostanze   attive
etridiazolo e fenbutatin  ossido  anche  dall'elenco  delle  sostanze
attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del
Ministero della salute relativo alla  decisione  2010/455/UE  con  la
quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base  di  dette  sostanze
attive e' stata prorogata al 31 dicembre 2011; 
  Considerato che le valutazioni e  le  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, devono tener conto, se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e  94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme
in materia ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida»
del 7 settembre 2010, disponibile sul  portale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda  lo  smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. Le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin sono iscritte,  fino
al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995,  n.  194,  con  le  definizioni  chimiche  ed  alle  condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto.