IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  Regolamenti  della  Commissione  (CE)  N.  451/2000  e  N.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate; 
  Considerato   che   i    Notificanti    delle    sostanze    attive
tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim  e  bupirimate  hanno  ritirato
inizialmente  il  loro  sostegno  per  l'iscrizione  della   suddette
sostanze attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti,
la  Commissione  europea  ha  adottato   la   decisione   2008/934/CE
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra  cui  il
tau-fluvalinato,  il  fenoxycarb,  il  cletodim  ed  il   bupirimate,
nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca  dei
prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il  31
dicembre 2010; 
  Considerato che in conformita'  dell'art.  6,  paragrafo  2,  della
direttiva  91/414/CEE  i  Notificanti  hanno  poi   ripresentato   ai
rispettivi Stati membri relatori, una  nuova  domanda,  correlata  da
studi  aggiuntivi,  tesa   all'iscrizione   delle   sostanze   attive
tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e  bupirimate  nell'allegato  I
delle suddette direttive, secondo la procedura accelerata di cui agli
articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione; 
  Considerato che gli Stati membri relatori  hanno  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dai  rispettivi  Notificanti  sulle  sostanze
attive  tau-fluvalinato,  fenoxycarb,  cletodim  e  bupirimate,   nei
termini fissati per la procedura accelerata  di  cui  al  regolamento
(CE) 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova  relazione
inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare  (EFSA)
ed alla Commissione europea; 
  Considerato che i progetti di  relazione  di  valutazione  iniziale
delle  sostanze  attive  tau-fluvalinato,  fenoxycarb,   cletodim   e
bupirimate,   le   relazioni   supplementari   e    le    conclusioni
dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono  state
esaminate dagli Stati membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito  del
Comitato Permanente per la Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive
tau-fluvalinato, fenoxycarb,  cletodim  e  bupirimate  soddisfano  in
linea di massima le prescrizioni di  cui  all'art.  5,  paragrafo  1,
lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per  quanto
riguarda gli usi presi in considerazione e specificati  nel  rapporto
di riesame della Commissione; 
  Viste le direttive 2011/19/UE, 2011/20/UE, 2011/21/UE e  2011/25/UE
della Commissione  del  2  marzo  2011,  concernenti  rispettivamente
l'iscrizione  delle  sostanze  attive  tau-fluvalinato,   fenoxycarb,
cletodim e bupirimate, nell'allegato I della direttiva  91/414/CEE  e
la conseguente cancellazione delle  medesime  sostanze  dall'allegato
alla decisione 2008/934/CE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive
2011/19/UE 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione, con
l'inserimento  delle  sostanze  attive  tau-fluvalinato,  fenoxycarb,
cletodim e bupirimate nell'allegato I del decreto legislativo del  17
marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto di dover cancellare le  sostanze  attive  tau-fluvalinato,
fenoxycarb, cletodim e bupirimate dall'elenco delle  sostanze  attive
riportate  nell'allegato  al  Comunicato  del  21  maggio  2009   del
Ministero della salute relativo alla  decisione  2008/934/CE  con  la
quale i  prodotti  fitosanitari  a  base  di  dette  sostanze  attive
dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover   cancellare   le   sostanze   attive
tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate anche  dall'elenco
delle sostanze attive riportate nell'allegato al  Comunicato  del  29
dicembre 2010 del Ministero  della  salute  relativo  alla  decisione
2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari  a  base
di dette sostanze attive e' stata prorogata al 31 dicembre 2011; 
  Considerato che le valutazioni e  le  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, devono tener conto, se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e  94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono  norme
in materia ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato il Decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n.290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la "Linea  guida"
del 7 settembre 2010, disponibile sul  portale  di  questo  ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda  lo  smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. Le  sostanze  attive  tau-fluvalinato,  fenoxycarb,  cletodim  e
bupirimate sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del
decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  con  le  definizioni
chimiche ed  alle  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente
decreto.