IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate; Considerato che i Notificanti delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione della suddette sostanze attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tau-fluvalinato, il fenoxycarb, il cletodim ed il bupirimate, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010; Considerato che in conformita' dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i Notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate nell'allegato I delle suddette direttive, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione; Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai rispettivi Notificanti sulle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea; Considerato che i progetti di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, le relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare; Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Viste le direttive 2011/19/UE, 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione del 2 marzo 2011, concernenti rispettivamente l'iscrizione delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive 2011/19/UE 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010; Ritenuto altresi' di dover cancellare le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive e' stata prorogata al 31 dicembre 2011; Considerato che le valutazioni e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, devono tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la "Linea guida" del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati. Decreta: Art. 1 Iscrizione delle sostanze attive 1. Le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.