IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni; 
  Visto in particolare,  l'art.  27,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso
dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  «persone  che
autorizzate a soggiornare  per  motivi  di  formazione  professionale
svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero» come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004,  n.  334,  «Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; 
  Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera  a),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede,  in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso  in  Italia  per  lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi  dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in  funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia
di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini   non
appartenenti all'Unione Europea»; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 5, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  394/1999,  che  prevede  che  gli  ingressi  nel
territorio nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che   intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati  da  enti
di formazione accreditati ex art.  142,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento  di  una
qualifica  o,  comunque,   alla   certificazione   delle   competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di  cui
all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito  del  contingente
annuale; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 6, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede  che  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri,  sentita  la  Conferenza
permanente Stato-Regioni, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  venga
determinato  il  contingente  annuale  degli  stranieri   ammessi   a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere
i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a); 
  Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede  inoltre  che  in
caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno  del
decreto di programmazione annuale del contingente,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  nel  secondo  semestre  dell'anno,
puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel  limite
delle quote stabilite per l'anno precedente; 
  Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali
del 6 luglio 2010, che ha autorizzato, in via transitoria,  ai  sensi
dell'art.  44-bis,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente  della
Repubblica 334/2004, e nel limite delle quote  stabilite  per  l'anno
2009, a determinare il contingente per l'anno  2010,  nel  numero  di
5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare  i  corsi  di  cui
all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri
chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui  all'art.  40,  comma
9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  394/1999
e successive modificazioni; 
  Considerato che alla data del 30 giugno 2011 non  e'  stato  ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di
cui all'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999; 
  Considerate   le   richieste,   pervenute   da   alcune    Regioni,
relativamente al contingente di ingressi per  tirocini  formativi  di
cui all'art. 40, comma 9), lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 394/1999 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli
stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
in: 
  a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione
delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  24  mesi,  ai
sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/99, organizzati da enti di  formazione  accreditati
secondo le norme dell'art. 142, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  b)  5.000  unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  25  marzo
1998, n. 142,  in  funzione  del  completamento  di  un  percorso  di
formazione professionale.