IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi"; 
  Vista la direttiva 2009/93/CE  della  Commissione,  del  31  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE .del Parlamento europeo e del
Consiglio al fine di includere l'alfa-cloraloso come principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'alfa-cloraloso,  per  il
tipo di prodotto 14,  rodenticidi,  e'  il  1°  luglio  2011  e  che,
pertanto, a decorrere da  tale  data  l'immissione  sul  mercato  dei
rodenticidi, aventi come unica sostanza  attiva  l'alfa-cloraloso  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2009/93/CE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso e' il 30 giugno 2013; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  30  giugno  2013  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria dei rodenticidi contenenti l'alfa-cloraloso  gia'  presenti
sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la  valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174.  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011; 
  Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono  in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva l'alfa-cloraloso  rientranti  nella
categoria dei rodenticidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza attiva l'alfa-cloraloso,  non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 giugno  2013  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di'
presidi medico-chirurgici contenenti l'alfa-cloraloso impiegati  come
rodenticidi: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000,  n.  174,  e'   riconosciuto   l'inserimento   della   sostanza
alfa-cloraloso nell'«Elenco dei principi attivi con  indicazione  dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'allegato I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto
dalla direttiva 2009/93/CE della Commissione del 31 luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con  le  quali  la  sostanza   alfa-cloraloso   e'   stata   iscritta
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti  appartenenti
al tipo di prodotto 14, "rodenticidi", di  cui  all'allegato  IV  del
decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  174,  che  contengono  il
principio  attivo  alfa-cloraloso  come  unica  sostanza  attiva,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzatone prevista dall'art. 3,  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.