IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in  materia
di immissione sul mercato di biocidi"; 
  Vista la direttiva 2009/92/CE  della  Commissione,  del  31  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di includere il bromadiolone come principio  attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione del bromadiolone, per il tipo
di prodotto 14, rodenticidi, e' il 1° luglio 2011 e che, pertanto,  a
decorrere da tale data  l'immissione  sul  mercato  dei  rodenticidi,
aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone e'  subordinata  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3,  del   decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2009/92/CE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva il bromadiolone e' il 30 giugno 2013; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  30  giugno  2013  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria dei rodenticidi contenenti bromadiolone gia'  presenti  sul
mercato come prodotti di libera vendita  o  registrati  come  presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la  valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti, le  richieste  di  autorizzazione  di'  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011; 
  Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono  in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il  bromadiolone  rientranti  nella
categoria dei rodenticidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza attiva il  bromadiolone,  non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 giugno  2013  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi  medico-chirurgici  contenenti  bromadiolone  impiegati  come
rodenticidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000,  n,  174,  e'   riconosciuto   l'inserimento   della   sostanza
bromadiolone nell'«Elenco dei principi  attivi  con  indicazione  dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi», di cui all'allegato I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto
dalla direttiva 2009/92/CE della Commissione del 31 luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza bromadiolone e' stata iscritta nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti  appartenenti
al tipo di prodotto 14, " rodenticidi", di cui  all'allegato  IV  del
decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  174,  che  contengono  il
principio  attivo  bromadiolone  come  unica  sostanza   attiva,   e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.