IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista l'ordinanza del  Ministero  della  sanita'  6  ottobre  1984,
recante «Norme relative alla denuncia di  alcune  malattie  infettive
degli animali nella Comunita' economica  europea»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, «Regolamento recante attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003,  n.  200,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che  stabilisce
che sulla base  delle  linee  guida  e  dei  principi  stabiliti  dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  l'UNIRE
organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del  Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   29   novembre   2007,   recante
approvazione   del   Piano   di   sorveglianza   nazionale   per   la
encefalomielite di tipo West Nile  (West  Nile  Disease),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio  2008,
n. 36; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008, recante «Organizzazione
e funzioni del Centro nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro  le
malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  504/2008  della  Commissione  del  6
giugno  2008,  recante  attuazione  delle  direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE del 26 giugno 1990 del Consiglio, per  quanto  riguarda  i
metodi di identificazione degli equidi; 
  Viste le note del direttore generale della sanita'  animale  e  del
farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali, prot. n. 18618-P, del  17  settembre  2008,  e  n.
21036, del 24  ottobre  2008,  con  le  quali  sono  state  impartite
istruzioni per implementare, in tempi rapidi, il sistema  informativo
per  la  registrazione  delle  attivita'   relative   al   Piano   di
sorveglianza per West Nile Disease; 
  Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali 5 novembre  2008,  recante  «West  Nile  Disease  -
Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano  di  sorveglianza
straordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 26 novembre 2008, n. 277; 
  Vista la nota del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, prot. n. DGSA/13691, del 24 luglio 2009,  con  cui
viene  comunicata  l'attivazione  del  Sistema  informativo  Malattie
Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei  focolai
di malattie animali soggette a denuncia, ai sensi  dell'art.  1,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.
320; 
  Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del
farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  15  settembre  2009,   recante:   «Procedure
operative d'intervento e flussi  informativi  nell'ambito  del  Piano
della di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di  tipo  West
Nile (West Nile Disease) - art. 2, comma 2, del decreto  ministeriale
29  novembre  2007»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  12  febbraio  2008,   n.   36,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 29 dicembre 2009, recante: «Linee guida  e  principi  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dell'anagrafe  equina   da   parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»; 
  Vista la circolare  del  Dipartimento  della  prevenzione  e  della
comunicazione del Ministero della salute prot.  n.  14381-P,  del  15
giugno 2011, con la  quale  sono  stati  stabiliti,  tra  l'altro,  i
criteri della sorveglianza umana della West Nile Disease; 
  Visto il parere del Centro di referenza nazionale per  le  malattie
esotiche, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo
e del Molise, reso in data 10 novembre 2010; 
  Acquisito il parere  tecnico  del  Centro  nazionale  di  lotta  ed
emergenza contro le  malattie  animali  -  Direzione  strategica  del
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e  la
sicurezza degli alimenti, reso in data 10 novembre 2010; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della salute  3  agosto
2011, in corso di  registrazione,  concernente  «Norme  sanitarie  in
materia di encefalomielite equina»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile  2010  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca
Martini»; 
  Rilevato che si sono evidenziati casi di  encefalomielite  di  tipo
West  Nile  dalla  fine  del  mese  di  agosto  2008,  e  che  alcune
positivita'  riscontrate  nel  2009  e  nel  corso  del  2010,  hanno
coinvolto anche aree  del  territorio  nazionale  non  considerate  a
rischio e non interessate dall'epidemia del 2008; 
  Ritenuto pertanto  necessario  confermare  e  integrare  le  misure
straordinarie introdotte con la citata ordinanza ministeriale, tenuto
conto che l'infezione ha  interessato  territori  diversi  da  quelli
sottoposti a  monitoraggio  nel  triennio  2008-2010  e  che  i  dati
epidemiologici derivanti dalle attivita' di sorveglianza  veterinaria
straordinaria sono utili e indispensabili per  le  misure  preventive
che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico della malattia; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Le misure della presente ordinanza  si  applicano  nei  casi  di
insorgenza di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease). 
  2. Ai fini  della  presente  ordinanza  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) equide sospetto di West  Nile  Disease:  un  equide  che,  nel
periodo di attivita' dei  vettori,  presenta  atassia  locomotoria  o
morte improvvisa, in particolare in una zona a rischio come  definita
all'allegato A) della presente ordinanza, oppure un equide  che,  nel
periodo di attivita' dei vettori, presenta almeno  uno  dei  seguenti
sintomi: movimenti in circolo; incapacita' a  mantenere  la  stazione
quadrupedale; paralisi/paresi agli  arti;  fascicolazioni  muscolari;
deficit propiocettivi. Tali sintomi possono essere  accompagnati  da:
debolezza degli arti posteriori; cecita'; ptosi del labbro inferiore,
o paresi dei muscoli labiali o  facciali;  digrignamento  dei  denti.
Deve essere considerato come sospetto di encefalomielite di tipo West
Nile  anche  un  risultato  sierologico  positivo   in   assenza   di
sintomatologia clinica; 
    b) conferma del sospetto diagnostico: avviene quando  i  campioni
prelevati dall'equide sospetto  di  cui  alla  lettera  a)  risultano
positivi a uno o piu' esami di laboratorio di conferma effettuati dal
Centro  di  referenza  nazionale  per  le  malattie  esotiche  presso
l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  delle  regioni  Abruzzo  e
Molise; 
    c) positivita' recente e autoctona:  una  positivita'  confermata
per la quale dall'indagine epidemiologica e dal quadro degli esami di
laboratorio si puo' presumere  che  l'infezione  sia  la  conseguenza
della circolazione del  virus  nel  luogo  in  cui  e'  stato  tenuto
l'animale negli ultimi due mesi.