IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 16 maggio 2006 presentata dall'impresa Sulphur
Mills limited, con sede legale in  Andheri  (East),  Mumbai  (India),
604/605, 349 Business Point,  Western  Express  Highway,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Emperor», successivamente rinominato  «Twin  Power»,  contenente  le
sostanze attive tetraconazolo e zolfo; 
  Visto il decreto del  decreto  ministeriale  11  dicembre  2009  di
inclusione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre  2019,
in attuazione della direttiva 2009/82/CE  della  commissione  del  13
luglio 2009; 
  Visto il decreto del  decreto  ministeriale  11  dicembre  2009  di
inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  fino  al  31  dicembre  2019,  in
attuazione della direttiva 2009/70/CE della commissione del 25 giugno
2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva tetraconazolo l'impresa ha  ottemperato
alle prescrizioni previste per la fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario  contenente   la
sostanza attiva zolfo  l'impresa  ha  ottemperato  alle  prescrizioni
previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della
stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11
dicembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro  il  30  giugno  2012  pena  la
revoca, ai  sensi  dell'art.  3  delle  direttive  di  iscrizione  in
allegato I delle sostanze attive componenti; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa ha ceduto  la
proprieta' del prodotto  fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via
Caldera 21; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 7 luglio 2009 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'ufficio
chiedendo nel contempo la modifica di denominazione  da  «Twin  Power
sl» a «Domark Combi WG»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato DOMARK COMBI WG con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione delle sostanza attive
nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  30  giugno  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalle  direttive
d'iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti. 
  E' fatto salvo ogni  eventuale  adempimento  ed  adeguamento  delle
condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  anche  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13311. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 500; kg 1-5-10-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Sulphur Mills Ltd.,
1904/1905, G.I.D.C.,  Panoli  Industrial  Area,  Panoli,  Ankleshwar,
Distr.  Baruch,  Gujarat  (India),  e  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello