IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  dell'8  ottobre  2010  presentata  dall'impresa
Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in  Bergamo,  via  Fratelli
Bronzetti, 32, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  «HCE-3»  contenente  le  sostanze   attive
fosetil alluminio e famoxadone; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Universita' degli studi di Milano -  MURCOR,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 29 luglio 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 settembre 2012 in attuazione della  direttiva
02/64/EC della commissione del 15 luglio 2002; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza  della  sostanza  attiva  famoxadone,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva fosetil, nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 aprile 2017  in  attuazione  della  direttiva
06/64/CE della commissione del 18 luglio 2006; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa  Cheminova
Agro  Italia  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 6 maggio 2011 prot. 14745 con la
quale   e'   stata   richiesta   la   documentazione   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data; 
  Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Cheminova Agro Italia Srl ha presentato  la  documentazione
richiesta  dall'ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in «Equation Sys»; 
  Ritenuto di autorizzare il  prodotto  «Equation  Sys»  fino  al  30
aprile 2017 data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194  della  sostanza  attiva
fosetil, fatta salva la presentazione  dei  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via
Fratelli Bronzetti, 32 e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato EQUATION SYS con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 30  aprile  2017,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva fosetil nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1 - 2,5 - 5 - 10. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa STI  Solfotecnica  S.p.A.  -  via  E.  Torricelli,  2  -
Cotignola (Ravenna); importato in  confezioni  pronte  per  l'impiego
dallo stabilimento dell'impresa estera Du Pont  De  Nemours  (France)
S.A.S. - Cernay, Francia. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15097. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello