IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto il decreto n. 53044 del 08.07.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  in  data  10.03.2010,
per il periodo dal 24.02.2010 al 23.02.2011, in favore di  un  numero
massimo di 1004 unita' lavorative, della societa' RAF SPA, dipendenti
presso le sedi di Novara (NO), Gaglianico (BI), Casalecchio sul  Reno
(BO), Ivrea (TO), Monza (MB) e Trino Vercellese (VC); 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  21.03.2011,  relativo
alla societa' RAF SPA, per la quale sussistono le condizioni previste
dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga
del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  in  deroga
alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni  Lombardia,  presente  in  sede  di
accordo  governativo,  Emilia   Romagna   (28.03.2011)   e   Piemonte
(31.03.2011) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  RAF   SPA,   in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda RAF SPA; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011,  la
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.03.2011, in
favore di un numero massimo di 882 lavoratori (corrispondenti  a  628
lavoratori equivalenti a tempo pieno) della societa' RAF  SPA,  cosi'
suddivisi: 
  n. 17 occupati nella Regione Emilia Romagna, di cui  15  part-time,
per un numero di 11 lavoratori equivalenti a tempo pieno; 
  n. 735 occupati nella Regione Piemonte, di cui 523  part-time,  per
un numero di 526 lavoratori equivalenti a tempo pieno; 
  n. 130 occupati nella Regione Lombardia, di cui 105 part-time,  per
un numero di 91 lavoratori equivalenti a tempo pieno; 
  dipendenti presso le sedi di: 
  Novara (NO) - 335 lavoratori; 
  Gaglianico (BI) - 76 lavoratori; 
  Casalecchio sul Reno (BO) - 17 lavoratori; 
  Ivrea (TO) - 75 lavoratori; 
  Monza (MB) - 130 lavoratori; 
  Trino Vercellese (VC) - 249 lavoratori. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo        di        euro         3.871.789,56
(tremilioniottocentosettantaunomilasettecentoottantanove/56). 
  Matricola INPS: 5207020455 - 8904398597 
  Pagamento diretto: SI