IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute  e  delle  Politiche  Sociali  e  le  Regioni  Emilia  Romagna
(16.04.2009), Lombardia  (16.04.2009),  Toscana  (16.04.2009),  Lazio
(16.04.2009)  e  Piemonte  (22.04.2009)  che  stabiliscono   che   il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  21.09.2010,  relativo
alla societa' BORGHI  FINE  ART  SRL,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna  (05.10.2010),
Lombardia (03.11.2010), Toscana (25.03.2011),  Lazio  (21.02.2011)  e
Piemonte (06.10.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa'  BORGHI  FINE  ART
SRL, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda BORGHI FINE ART SRL; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16.07.2010  al
15.07.2011,  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.09.2010, in
favore di un numero massimo di 22 unita' lavorative,  della  societa'
BORGHI FINE ART SRL, dipendenti presso le sedi di: 
  Bentivoglio (BO) - 2 lavoratori; 
  Santo Stefano Ticino (MI) - 3 lavoratori; 
  Sesto Fiorentino (FI) - 3 lavoratori; 
  Ponte Galeria (RM) - 7 lavoratori; 
  Torino (TO) - 7 lavoratori; 
  cosi' suddivisi: 
  per il periodo dal 16.07.2010 al 31.07.2010 - 22 lavoratori; 
  per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010 - 20 lavoratori; 
  per il periodo dal 01.09.2010 al 30.09.2010 - 15 lavoratori; 
  per il periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010 - 10 lavoratori; 
  per il periodo dal 01.01.2011 al 15.07.2011 - 11 lavoratori. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata: 
  l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente  normativa,  (ad
esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per  il
periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011); 
  l'intera contribuzione figurativa  e  il  100  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai  lavoratori  delle  Regioni  Lombardia  e
Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori  delle  Regioni  Lombardia  e
Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         222.236,30
(duecentoventiduemiladuecentotrentasei/30). 
  Matricola INPS: 1316135880 
  Pagamento diretto: SI