IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria  (22.04.2009),
Sicilia (22.04.2009) e Puglia (16.04.2009) che  stabiliscono  che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  29.11.2010,  relativo
alla societa' LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL per la  quale  sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle  Regioni  Calabria  (presente  in  sede  di
accordo del 29.11.2010), Sicilia (25.02.2011) e  Puglia  (29.01.2011)
che si sono assunte  l'impegno  all'erogazione  della  propria  quota
parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla societa' LA CASCINA GLOBAL  SERVICE  SRL,
in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di un  numero  massimo  di
145 lavoratori; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 29.11.2010, per il periodo dal 06.12.2010 al  05.12.2011,  in
favore di un numero massimo di 145 lavoratori della LA CASCINA GLOBAL
SERVICE SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di: 
  Catania (CT) - 31 lavoratori; 
  Rende (CS) - 92 lavoratori; 
  Lecce (LE) - 22 lavoratori; 
  cosi' suddivisi: 
  145 lavoratori - per il periodo dal 06.12.2010 al 28.02.2011; 
  87 lavoratori - per il periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011; 
  145 lavoratori - per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011; 
  77 lavoratori - per il periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2011; 
  145 lavoratori - per il periodo dal 01.06.2011 al 30.09.2011; 
  78 lavoratori - per il periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011; 
  87 lavoratori - per il periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011; 
  77 lavoratori - per il periodo dal 01.12.2011 al 05.12.2011. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata  fino  ad  un
massimo del 30%. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
  l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la  vigente  normativa  (ad
esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per  il  periodo  dal
01.01.2011 al 05.12.2011); 
  l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al  lavoratore  calcolato  secondo  la  vigente  normativa,
limitatamente ai lavoratori della Regione Sicilia per il periodo  dal
01.01.2011 al 05.12.2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per  il
periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         691.212,57
(seicentonovantaunomiladuecentododici/57). 
  Matricole INPS: 7050434801 
  Pagamento diretto: NO