IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute  e  delle  Politiche  Sociali  e  le  Regioni  Emilia  Romagna
(16.04.2009), Lombardia  (16.04.2009),  Toscana  (16.04.2009),  Lazio
(16.04.2009)  e  Marche  (23.04.2009)   che   stabiliscono   che   il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  22.02.2011,  relativo
alla societa' COGES FINANZIARIA  SPA,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna  (02.03.2011),
Lombardia (15.03.2011), Toscana (15.03.2011),  Lazio  (24.03.2011)  e
Marche (07.03.2011) si sono assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' COGES  FINANZIARIA
SPA, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda COGES FINANZIARIA SPA; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  01.12.2010  al
31.03.2011,  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.02.2011, in
favore di un numero massimo di 46 unita' lavorative,  della  societa'
COGES FINANZIARIA SPA, dipendenti presso le sedi di: 
    Rimini (RN) - 25 lavoratori; 
    Roma (RM) - 9 lavoratori; 
    Milano (MI) - 4 lavoratori; 
    Bologna (BO) - 1 lavoratore; 
    Ancona (AN) - 2 lavoratori; 
    Firenze (FI) - 4 lavoratori; 
    Frosinone (FR) - 1 lavoratore. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata: 
    al 100% - per i lavoratori delle  unita'  aziendali  di  Firenze,
Bologna, Ancona e Frosinone; 
    fino ad un massimo del  90%  -  per  i  lavoratori  delle  unita'
aziendali di Roma, Milano e Rimini. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         252.137,94
(duecentocinquantaduemilacentotrentasette/94). 
  Matricola INPS: 3204004773 
  Pagamento diretto: NO