IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del   decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del   decreto   legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge  9.4.2009,
n. 33; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni  Lazio  (16.04.2009)  e
Lombardia  (16.04.2009)  che  stabiliscono  che  il  trattamento   di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  Visto il decreto n. 51876, del 05.05.2010, con il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in  data
12.11.2009, in favore di un numero massimo di 78  unita'  lavorative,
della societa' WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi  di  Roma
(RM) - (32 lavoratori), Milano (MI) - (42 lavoratori), Brescia (BS) -
(2 lavoratori) e Crema (CR) - (2  lavoratori),  per  il  periodo  dal
23.11.2009 al 22.11.2010; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  24.11.2010,  relativo
alla  societa'  WSI  EDUCATION  SRL,  per  la  quale  sussistono   le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  in  favore
di 70 lavoratori - Regione Lazio (42 lavoratori) e Regione  Lombardia
(28 lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011; 
  Viste le  note  con  le  quali  le  Regioni  Lazio  (03.12.2010)  e
Lombardia (02.02.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WSI EDUCATION SRL,
in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda WSI EDUCATION SRL, in favore di 70
lavoratori - Roma (42 lavoratori) e Milano (26 lavoratori) e Crema (2
lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011; 
  Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa  presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2011
(a parziale modifica  ed  integrazione  del  precedente  accordo  del
24.11.2010) con il quale, a seguito della cessione del ramo d'azienda
avvenuta in data 28.02.2011 e al conseguente passaggio dei lavoratori
dipendenti presso le unita' aziendali di Milano  (MI)  dalla  cedente
WSI EDUCATION SRL alla cessionaria WSI MASTER ITALIA  SRL,  e'  stato
concordato, per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011,  il  ricorso
alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in deroga alla vigente normativa, in favore dei 26  lavoratori  delle
unita' aziendali di Milano (MI), gia' oggetto del precedente  accordo
del 24.11.2010, attualmente dipendenti dalla cessionaria  WSI  MASTER
ITALIA SRL; 
  Vista la nota con la quale la Regione Lombardia (18.05.2011) si  e'
assunta  l'impegno  all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' WSI MASTER ITALIA SRL, in conformita'  agli
accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e  delle
Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda WSI MASTER ITALIA SRL,  in  favore
di 26 lavoratori delle  unita'  aziendali  di  Milano  (MI),  per  il
periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  23.11.2010  al
22.11.2011,   la   concessione   della   proroga   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  definito  negli  accordi
intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 24.11.2010 ed in data 02.03.2011,  in  favore  di  un  numero
massimo di 70 unita' lavorative, della societa'  WSI  EDUCATION  SRL,
dipendenti presso le sedi di: 
    Roma (RM)- 42 lavoratori; 
    Crema (Cremona) - 2 lavoratori; 
    Milano (MI) - 26 lavoratori (per il  periodo  dal  23.11.2010  al
27.02.2011); 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 901.001,92 (novecentounomilauno/92). 
  Pagamento diretto: SI 
  Matricola INPS: 3018664549