IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Vista la nota del 13.05.2011 con la quale l'azienda  ha  dichiarato
che con decreti regionali e' stata  autorizzata  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa, in favore di un numero massimo di: 
    8 unita' lavorative, della  societa'  OMNIA  GROUP  SERVICE  SRL,
dipendenti presso la sede di Roma (RM), per il periodo dal 01.03.2010
al 31.12.2010; 
    14 unita' lavorative, della societa'  OMNIA  GROUP  SERVICE  SRL,
dipendenti presso la  sede  di  Corsico  (MI),  per  il  periodo  dal
15.02.2010 al 31.12.2010; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  16.02.2011,  relativo
alla societa' OMNIA GROUP SERVICE SRL, per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle  Regioni  Lombardia  (15.03.2011)  e  Lazio
(03.03.2011), che si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' OMNIA  GROUP  SERVICE
SRL, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda OMNIA GROUP SERVICE SRL; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011,  la
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.02.2011, in
favore di un numero massimo di 18 lavoratori,  della  societa'  OMNIA
GROUP SERVICE SRL, dipendenti presso le sedi di: 
  Corsico (MI) - 11 lavoratori; 
  Roma (MI) - 7 lavoratori; 
  cosi' suddivisi: 
  dal 01.01.2011 al 31.01.2011 - 16 lavoratori; 
  dal 01.02.2011 al 30.06.2011 - 18 lavoratori. 
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del: 
  10% per il periodo dal 01.03.2011 al 30.06.2011, per  i  lavoratori
di Roma (RM); 
  10% per il periodo dal 15.02.2011 al 30.06.2011, per  i  lavoratori
di Corsico (MI); 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         156.437,14
(centocinquantaseimilaquattrocentotrentasette/14). 
  Matricola INPS: 4965126076 
  Pagamento diretto: SI