IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto il decreto n. 52403 del 03.06.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in
favore di un numero massimo di 23 unita' lavorative,  della  societa'
FINBIETICOLA BONDENO SRL, dipendenti presso la sede di Bondeno  (FE),
per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  23.03.2011,  relativo
alla societa' FINBIETICOLA BONDENO SRL, per la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visto l'assenso della Regione Emilia Romagna, presente in  sede  di
accordo governativo, che si e' assunta l'impegno all'erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' FINBIETICOLA  BONDENO
SRL, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda FINBIETICOLA BONDENO SRL; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011,  la
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in
favore di un numero massimo di 16 lavoratori (che saranno sospesi con
un utilizzo medio della CIGS  pari  a  15  unita'  lavorative)  della
societa' FINBIETICOLA BONDENO  SRL,  dipendenti  presso  la  sede  di
Bondeno (FE). 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         266.486,40
(duecentosessantaseimilaquattrocentoottantasei/40). 
  Matricola INPS: 2904539965 
  Pagamento diretto: NO