IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto il decreto n. 53164 del 12.07.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in
favore di un numero massimo di 70 unita' lavorative,  della  societa'
ITALIA ZUCCHERI SPA, per il periodo  dall'01.01.2010  al  31.12.2010,
cosi' suddivisi: 
    Finale Emilia (MO) - 39 lavoratori; 
    Porto Viro (RO) - 23 lavoratori; 
    Pontelongo (PD) - 8 lavoratori; 
  Vista la nota n. 22149 del 23.09.2010 con la quale  il  trattamento
CIGS autorizzato con l'art. 1 del decreto interministeriale n.  53164
del 12.07.2010 in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  unita'
aziendali di Finale Emilia  (MO)  e  Porto  Viro  (GO)  della  ITALIA
ZUCCHERI SPA, a decorrere dal  01.08.2010,  e'  stato  trasferito  in
favore dei medesimi lavoratori passati alle dipendenze della societa'
subentrante AGROENERGIA IZ SPA; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  23.03.2011,  relativo
alla  societa'  AGROENERGIA  IZ  SPA,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, presente in sede di
accordo governativo del 23.03.2011 e Veneto (30.03.2011) che si  sono
assunte  l'impegno  all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito che  sara'  concesso  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla societa' AGROENERGIA IZ  SPA,  in  conformita'  agli
accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e  delle
Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda AGROENERGIA IZ SPA; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011,  la
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in
favore di un numero massimo di 15 lavoratori  (corrispondenti  ad  un
numero medio di 14 lavoratori) della  societa'  AGROENERGIA  IZ  SPA,
dipendenti presso le sedi di: 
    Finale Emilia (MO) - 7 lavoratori (numero medio 6 lavoratori); 
    Porto Viro (RO) - 8 lavoratori (numero medio 8 lavoratori). 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         248.720,64
(duecentoquarantaottomilasettecentoventi/64). 
  Matricola INPS: 1316336113 
  Pagamento diretto: NO