IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania  (16.04.2009),
Emilia  Romagna  (16.04.2009),   Lombardia   (16.04.2009),   Piemonte
(22.04.2009),  Toscana  (16.04.2009)  e   Veneto   (16.04.2009)   che
stabiliscono che il trattamento di sostegno al  reddito  spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  28.10.2010,  relativo
alla societa' GEMEAZ CUSIN SPA per la quale sussistono le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  Visti gli  assensi  delle  Regioni  Campania  (16.11.2010),  Emilia
Romagna (18.11.2010), Lombardia (02.12.2010), Piemonte  (19.11.2010),
Toscana (09.11.2010)  e  Veneto  (08.11.2010)  che  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori  dipendenti
dalla societa' GEMEAZ CUSIN SPA, in conformita' agli accordi  siglati
presso il Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche
Sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda GEMEAZ CUSIN SPA in favore di un numero massimo  di  151
lavoratori sospesi a  rotazione  e  corrispondenti  a  n.  29  unita'
lavorative; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 28.10.2010, per il periodo dal 02.11.2010 al  01.11.2011,  in
favore di un numero massimo di 151 lavoratori, sospesi a rotazione  e
corrispondenti a n. 29 unita'  lavorative,  dipendenti  dalla  GEMEAZ
CUSIN SPA, cosi' ripartiti: 
    Regione Campania - 27 lavoratori  che  ruoteranno  con  riduzione
massima oraria del 35% (corrispondenti a 9 unita' lavorative); 
    Regione  Emilia  Romagna  -  50  lavoratori  che  ruoteranno  con
riduzione  massima  oraria  del  12%  (corrispondenti  a   6   unita'
lavorative); 
    Regione Lombardia - 29 lavoratori che  ruoteranno  con  riduzione
massima oraria del 10% (corrispondenti a 3 unita' lavorative); 
    Regione Piemonte - 30 lavoratori  che  ruoteranno  con  riduzione
massima oraria del 20% (corrispondenti a 6 unita' lavorative); 
    Regione Toscana -  3  lavoratori  che  ruoteranno  con  riduzione
massima oraria del 50% (corrispondenti a 2 unita' lavorative); 
    Regione Veneto -  12  lavoratori  che  ruoteranno  con  riduzione
massima oraria del 35% (corrispondenti a 3 unita' lavorative); 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
    l'intera contribuzione figurativa e  il  70  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa (ad  esclusione  dei  lavoratori  delle  Regioni  Campania,
Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011); 
    l'intera contribuzione figurativa e il  100  %  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa,  limitatamente  ai  lavoratori  delle  Regioni   Campania,
Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad  esclusione  dei  lavoratori  delle  Regioni  Campania,
Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         571.417,66
(cinquecentosettantaunomilaquattrocentodiciassette/66). 
  Matricole INPS: 4969023838 
  Pagamento diretto: NO