IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  il
quale prevede che il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
disporre, in deroga alla normativa vigente,  la  concessione  e/o  la
proroga, anche senza soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010; 
  Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011; 
  Visto l'accordo governativo, raggiunto in data  07.06.2011,  presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale  sono
state attribuite, alla  Regione  Liguria,  risorse  finanziarie  pari
complessivamente ad € 10 milioni per la  concessione  o  proroga,  in
deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa  integrazione
guadagni,   ordinaria   e/o   straordinaria,   di    mobilita',    di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella Regione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati € 10 milioni alla Regione  Liguria,  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima.