IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto il decreto n. 55868, del 03.12.2010, con il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  in  data  08.02.2010,
per il periodo dall'01.02.2010 al 31.01.2011, in favore di un  numero
massimo di 10 lavoratori, della societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY  SRL,
cosi' suddivisi: 
    Lazio - 8 lavoratori; 
    Sardegna - 2 lavoratori; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  23.03.2011,  relativo
alla societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, per la quale sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi  delle  Regioni  Lazio  (08.04.2011)  e  Sardegna
(04.04.2011) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   societa'   QUALITY   FOR
TECHNOLOGY  SRL,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda  QUALITY  FOR  TECHNOLOGY  SRL  in
favore di un numero massimo di 7 lavoratori; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011,  la
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in
favore di un numero massimo di 7 lavoratori  della  societa'  QUALITY
FOR TECHNOLOGY SRL, dipendenti presso le sedi di: 
    Roma (RM) - 6 lavoratori; 
    Cagliari (CA) - 1 lavoratore; 
  cosi' suddivisi: 
    7 lavoratori per il periodo dal 01.02.2011 al 31.03.2011; 
    6 lavoratori per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011; 
    5 lavoratori per il periodo dal 01.05.2011 al 30.06.2011. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo         complessivo         di         euro         44.414,40
(quarantaquattromilaquattrocentoquattordici/40). 
  Pagamento diretto: SI 
  Matricola INPS: 7037728857.