IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
   Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2, con il quale e' stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei
trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  in
caso  di  licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento   di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate per  l'anno  2009  agli  ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi  lavoratori  la
normativa in materia di disoccupazione  di  cui  all'art.  19,  primo
comma, del regio decreto  14  aprile  1939,  n.636,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.
247"; 
  Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con
il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra  citato  art.
19, comma 10  bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono
stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di  cessazione
del rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  19.01.2011,  relativo
alla societa' DOTT. ERMANN SRL in fallimento, per la quale sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento di cui all'art. 19,  comma  10  bis,  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive  modificazioni  e
integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, in  favore  dei  lavoratori  licenziati  dalla
predetta societa'; 
  Visti gli elenchi presentati dalla societa'  DOTT.  ERMANN  SRL  in
fallimento, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art.
19, comma 10 bis, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  e
successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art.  1,
comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata, per il periodo dal  20.01.2011  al  19.01.2012,  la
concessione del trattamento di cui all'art. 19,  comma  10  bis,  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive  modificazioni  e
integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.01.2011, in
favore di  un  numero  massimo  di  16  lavoratori  licenziati  dalla
societa' DOTT. ERMANN SRL in fallimento, unita' di: 
    Marghera-Venezia (VE) - 1 lavoratore; 
    Treviso - 2 lavoratori; 
    Villorba (Treviso) - 2 lavoratori; 
    Latina - 1 lavoratore; 
    Roma - 2 lavoratori; 
    Sassuolo - 2 lavoratori; 
    Cassino - 2 lavoratori; 
    San Mauro Torinese - 2 lavoratori; 
    Parma - 1 lavoratore; 
    Firenze - 1 lavoratore. 
  Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14  aprile  1939,  n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.
1272,  si  applica  con  esclusivo  riferimento  alla   contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla  societa'  DOTT.
ERMANN  SRL  in  fallimento,  sono  disposti   nel   limite   massimo
complessivo              di              euro              177.701,60
(centosettantasettemilasettecentouno/60).